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RISSA

di Giovanni Novelli - Enciclopedia Italiana (1936)
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RISSA

Giovanni Novelli

. Il delitto di rissa è preveduto nell'art. 588 del codice penale con la seguente semplice enunciazione: "Chiunque partecipa a una rissa è punito con multa sino a lire tremila". La definizione della rissa, perciò, è riservata all'interprete e, per quanto vi siano dissensi nell'elencazione degli elementi di essa, tuttavia si è d'accordo nel ritenere che, per riscontrarsi la rissa, non sono sufficienti semplici espressioni ostili, ma occorre che siano intervenute vere e proprie vie di fatto, che diano luogo a una violenta contesa.

Il delitto è preveduto solo nella forma dolosa, e l'elemento subbiettivo consiste nella coscienza e nella volontà di partecipare alla rissa. L'elemento materiale si concreta nella partecipazione in tutte le forme nelle quali questa è possibile in materia di concorso di più persone nel reato. Non è preveduto un numero minimo di persone perché vi sia rissa, ma unanimemente si ritiene che non vi è rissa fra due sole persone. Il capoverso dell'art. 588 del codice penale prevede un'aggravante del delitto, stabilendo che, se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesioni personali, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione personale, avviene immediatameme dopo la rissa e in conseguenza di essa. L'ordinamento del delitto di rissa accolto dal codice del 1930 è profondamente diverso da quello del codice del 1889 abrogato. Secondo l'art. 379 di questo codice la rissa era configurata come un delitto condizionato; cioè la partecipazione alla rissa era punibile soltanto se in essa fosse stato ferito o ucciso qualcuno. Il nuovo codice, invece, considera la rissa come un delitto autonomo, ossia la partecipazione alla rissa k punita, prescindendo dalle conseguenze di essa e dalle eventuali singole responsabilità delle persone che vi partecipano. Tra partecipazione alla rissa e singole responsabilità penali di partecipanti per fatti commessi durante la rissa vi è concorso di reati. Durante i lavori preparatori la commissione ministeriale propose che fosse nettamente stabilito che il colpevole di omicidio o di lesione in rissa dovesse rispondere solo dell'omicidio o della lesione considerati come delitti progressivi rispetto alla rissa; ma nel testo definitivo del codice la proposta non fu accolta, perché è di supremo interesse punire per sé stanti le manifestazioni di violenza, che rappresentano un pericolo per l'incolumità delle persone e la tranquillità dell'ordine pubblico.

Bibl.: E. Florian, Il delitto di partecipazione alla rissa, in Temi veneta, XXI (Venezia 1897), p. 377; G. B. Impallomeni, L'omicidio nel diritto penale, Torino 1900, p. 92; B. Alimena, Dei delitti contro la persona, in Enciclopedia del diritto penale italiano, IX, Milano 1909, p. 472; Lavori preparatori del nuovo codice penale, IV, iv, Roma 1929, verbale 67; ibid., V, ii, ivi 1929, p. 389; C. Saltelli, E. Romano di Falco, Commento teorico pratico del nuovo codice penale, II, ii, ivi 1930, p. 930; E. Altavilla, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale di E. Florian, Milano 1934, p. 174; G. Maggiore, Principî di diritto penale, II, Bologna 1934, p. 467.

Vedi anche
Lesione personale Delitto consistente nel cagionare ad alcuno una lesione dalla quale derivi una malattia fisica o psichica (art. 582 c.Lesione personale). A seconda delle caratteristiche della malattia, la lesione può essere lieve, lievissima, grave o gravissima: nel primo caso la malattia non ha una durata superiore ... Delitto Forma di reato sanzionabile con l’ergastolo, la reclusione e la multa (Pena criminale). Il codice Rocco, sulle orme del codice Zanardelli del 1889, pone alla base della qualificazione del fatto di reato la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni. La dottrina si è a lungo impegnata nella ricerca ... còdice penale còdice penale Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato. Il codice penalep. vigente, detto c. Rocco dal nome del ministro della Giustizia che lo propose (r.d. 19 ott.1930 n.1398), inizialmente composto ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ...
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  • Rissa
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    Lite violenta che degenera in scambio di percosse e talora anche con l’uso di armi. A norma dell’art. 588 c.p., commette reato chiunque partecipa a una rissa. Reato di pericolo necessariamente plurisogettivo (Reato), per essere penalmente rilevante deve tradursi in una mischia violenta tra persone che ...
Vocabolario
rissa²
rissa2 rissa2 s. f. [lat. scient. Rissa]. – In zoologia, genere di uccelli caradriformi della famiglia laridi comprendente alcune specie di piccoli gabbiani diffusi lungo le coste rocciose delle regioni artiche, tra cui il gabbiano tridattilo...
rissare
rissare v. intr. [dal lat. rixare o rixari, der. di rixa «rissa»] (aus. avere), non com. – Fare rissa: gli avventori di quell’osteria rissavano quasi ogni sera. Ant. con la particella pron.: per poco che teco non mi risso (Dante).
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