ristrutturazione dei debiti, accordo di
ristrutturazióne dei débiti, accòrdo di locuz. sost. m. – Con la riforma del diritto fallimentare (avviata con il d. l. 35/2005 e proseguita con una serie di interventi normativi succedutisi sino alla l. 134/2012) il legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento giuridico taluni strumenti – alternativi al fallimento e caratterizzati dall’esercizio di poteri di autonomia negoziale – potenzialmente idonei a scongiurare l’aggravamento di temporanei squilibri economico-finanziari dell’impresa e a favorirne il superamento. In particolare, la prassi negoziale già da tempo conosceva le cosiddette convenzioni stragiudiziali di composizione concordata della crisi d’impresa: accordi tra l’impresa e i suoi principali creditori, aventi a oggetto la rinegoziazione dei termini di pagamento, la prestazione di nuove garanzie, l’acquisizione di nuova finanza. Tuttavia, nel silenzio della legge, tali accordi esponevano le parti a molteplici rischi: l’assoggettamento degli atti di esecuzione dell’accordo a revocatoria fallimentare; la configurazione del reato di bancarotta e, in caso di erogazione di nuova finanza, di concessione abusiva di credito; l’esercizio di azioni esecutive, o l’assunzione di iniziative per la dichiarazione di fallimento da parte dei creditori non partecipanti all’accordo. Ora, in base all’art. 182 bis della riformata legge fallimentare, l’imprenditore in stato di crisi può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti complessivi. L’accordo deve essere corredato dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti. Costoro, infatti, dovranno essere soddisfatti nel rispetto del termine di 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, o entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio. Per consentire all’impresa in crisi di superare le proprie difficoltà finanziare e affrontare l’esecuzione del piano, agevolandone l’accesso al credito, è previsto che i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato godono del beneficio della prededucibilità. Analogo trattamento viene accordato anche ai crediti derivanti da finanziamenti erogati all’impresa in funzione della presentazione della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a condizione che i finanziamenti siano previsti dall’accordo e l’accordo stesso venga poi omologato. Per favorire la partecipazione dei soci al sostegno finanziario dell’impresa in crisi il beneficio della prededucibilità viene esteso anche ai finanziamenti effettuati dai soci, ma soltanto fino alla concorrenza dell’80% del loro ammontare. La riforma prevede anche che dalla data di presentazione della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e fino all'adozione del relativo provvedimento non si applicano le disposizioni normative in tema di scioglimento delle società per riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo o al di sotto del limite legale. Infine, nell’ipotesi in cui l’accordo di ristrutturazione rimanga parzialmente o totalmente inadempiuto e l’impresa venga successivamente assoggettata a fallimento, tutti gli atti compiuti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse in esecuzione dell’accordo omologato rimangono comunque sottratti alla disciplina generale dettata in tema di revocatoria fallimentare.