RITENUTA
. Si dice ritenuta quella parte degli stipendî, pensioni, indennità e simili che l'ente pagatore trattiene, per una legittima ragione, all'atto del pagamento. Con legge 28 luglio 1866 fu stabilito che venisse esatta mediante ritenuta l'imposta di ricchezza mobile gravante sugli stipendî e gli altri assegni periodici a carico dello stato. Le provincie, i comuni, i pubblici istituti, gl'industriali, i commercianti e, in genere, tutti coloro che per la loro attività si valgono dell'opera altrui e per le prestazioni avute corrispondono una retribuzione, sono tenuti a denunziare l'ammontare degli stipendî corrisposti. Con decr. legge 30 gennaio 1933, n. 18, fu sancito l'obbligo delle amministrazioni pagatrici di esercitare la rivalsa verso il proprio personale, e tale rivalsa in pratica si esercita col sistema delle ritenute. Vi sono anche ritenute di garanzia, destinate cioè a garantire l'amministrazione, da cui lo stipendiato dipende, dell'esatta osservanza di determinate condizioni inerenti all'ufficio, per cui la retribuzione è corrisposta. In tali casi la ritenuta altro non è che una forma di cauzione.