RITRATTAZIONE
. In alcune ipotesi lo stato rinuncia alla punizione del reato o riduce la pena in vista del ravvedimento operoso o attuoso del colpevole, ossia di un ravvedimento produttivo di eliminazione delle conseguenze del reato, o di modificazione delle stesse. Questo speciale trattamento si giustifica, tenendo presente che è interesse generale evitare che i reati siano portati sino all'esaurimento. Si afferma, perciò, l'opportunità di incoraggiare il colpevole a desistere dall'azione o a impedire che essa produca tutte le sue conseguenze.
In tali ipotesi è compresa la ritrattazione ammessa dal codice del 1930 come esimente a favore del falso testimone (art. 372), del falso perito o interprete (art. 373), e della parte che giura il falso in giudizio civile (art. 371). È da segnalare che, mentre per il falso giuramento basta, per ottenere l'esimente, che si ritratti il falso, per la falsa testimonianza e la falsa perizia occorre, altresì, che si manifesti il vero. Condizione comune a tutte le ipotesi è che non sia intervenuta una sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria, anche se non irrevocabile. Anzi, se si tratta di falsa testimonianza o di falsa perizia in procedimento penale, occorre che la ritrattazione avvenga prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o sia stato rinviato a cagione della falsità. Per la falsità resa nel giuramento in giudizio civile l'esimente della ritrattazione non è ammessa per il giuramento decisorio. E da ritenere che il beneficio della ritrattazione non si estenda al subornatore per quanto vi siano in dottrina opinioni in senso contrario. L'esimente della ritrattazione non è preveduta per il delitto di calunnia, ma è pacifico che in tal caso è applicabile la diminuente generale di cui al n. 6 dell'art. 62.
Bibl.: F. Innamorati, Sui delitti contro l'amministrazione della giustizia, Perugia 1893, p. 177; R. Babboni, Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Trattato di diritto penale di E. Florian, Milano 1934, p. 168; L. D'Antonio, Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Enciclopedia del diritto penale italiano, vol. 7°, Milano 1907, p. 487 segg.; C. Saltelli ed E. Romano Di Falco, Commento teorico pratico del nuovo codice pen., Roma 1930, pp. 383-387; A. Santoro, Teoria delle circostanze del reato, Roma 1933, p. 127; G. Maggiore, Principî di diritto penale, II, Bologna 1934, pp. 156 a 164.