• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

ROGATORIA INTERNA

di Aldo Baldassarri - Enciclopedia Italiana (1936)
  • Condividi

ROGATORIA INTERNA

Aldo Baldassarri

. L'organo giurisdizionale non può esercitare il suo potere che nei limiti della propria giurisdizione, e quindi, fuori del distretto non può compiere alcun atto relativo al processo di cui è investito. Tale principio, rigidamente applicato, produrrebbe la paralisi nell'amministrazione della giustizia tutte le volte che gli elementi per la decisione non si trovassero tutti nell'ambito della giurisdizione del magistrato. Soccorre per tali eventualità l'istituto della commissione rogatoria interna, il quale, senza immutare nella ripartizione della competenza territoriale fra gli organi giurisdizionali dello stato, dà modo al giudice di acquisire al processo elementi che possono solo essere raccolti dal giudice di un altro distretto: esso, cioè, rivolge a questo una richiesta. Ma il giudice nell'inviare una commissione rogatoria al giudice di un altro distretto non esplica un'attività giurisdizionale; esso esplica semplicemente un'attività amministrativa, in quanto non compie nessun atto che rientra nelle sue funzioni di dichiarare il diritto nel caso concreto procurandosi conseguentemente i mezzi necessarî, ma la ricerca di tali mezzi commette ad altro magistrato, il quale dal suo canto rimane nei limiti delle proprie funzioni allorché esegue l'incarico affidatogli.

Dato che l'amministrazione della giustizia è una delle funzioni fondamentali dello stato, il magistrato, cui la commissione rogatoria è diretta da un altro magistrato, deve ritenersi non solo autorizzato, ma obbligato a corrispondervi, perché unicamente con l'esecuzione di essa è possibile al magistrato da cui proviene di esercitare il suo ufficio. Ben diversa è la situazione allorché la commissione rogatoria gli pervenga dal magistrato di un altro stato, in quanto col magistrato straniero non si trova in rapporto di coordinazione: in questo caso gli stati mediante particolari convenzioni possono assumere impegni in proposito e il magistrato non può che seguire la linea di condotta fissata dallo stato.

Quantunque il magistrato per corrispondere a una commissione rogatoria interna non abbia bisogno di un comando espresso dello stato, si è ritenuto opportuno emanare disposizioni particolari così in materia civile come in materia penale. Dispone l'art. 208 capov. del codice di procedura civile che, se la prova si debba eseguire nella giurisdizione. di altra autorità giudiziaria, si può o richiedere questa di delegare uno dei suoi giudici, o commettere direttamente il pretore del mandamento in cui la prova deve farsi. Sono, dunque, due i modi con i quali si può superare la difficoltà derivante dal fatto che la prova si debba eseguire nella giurisdizione di un altro tribunale, ma si risolvono ambedue in una richiesta, in una commissione rogatoria: ciò è chiaro quando la prova è commessa direttamente al pretore; ma, anche quando si lascia all'autorità giudiziaria richiesta di delegare allo stesso scopo un suo magistrato, in sostanza si dà a essa mandato di raccogliere la prova pur rimettendosi all'autorità stessa la delega del magistrato che dovrà effettivamente farlo. Il regolamento generale giudiziario aggiunge che, nel caso previsto nell'art. 208 del codice e in ogni altro caso analogo, le richieste da uno ad altro tribunale dello stato si fanno nella sentenza che prescrive la richiesta operazione, o per lettere requisitorie sottoscritte dal presidente e dal cancelliere (s'indica l'istituto della commissione rogatoria con la traduzione letterale del termine latino: litterae requisitoriales).

Analogamente in materia penale: stabilisce infatti l'art. 296 del codice di procedura penale che il giudice, per gli atti da compiere nella circoscrizione di altro tribunale, richiede in via normale il giudice istruttore o il pretore del luogo.

Infine, a termini dell'articolo 171 della legge consolare i tribunali dello stato possono per il tramite del Ministero della giustizia indirizzare rogatorie ai consoli e ai tribunali consolari, e viceversa questi possono rivolgersi tanto ai tribunali dello stato, quanto agli altri tribunali consolari italiani.

Vedi anche
condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto 1. Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ... Pretore DirittoOrgano monocratico (cioè composto da un unico magistrato) a cui era affidata la giurisdizione civile e penale, oltre ad attività secondarie di natura amministrativa e di volontaria giurisdizione, fino all’intervento del d. legisl. n. 51/1998, che ne ha soppresso la figura, sostituendolo con il ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... tangentopoli Nel linguaggio giornalistico, città in cui è diffuso il malcostume di pretendere e incassare tangenti, ossia somme di denaro richieste in cambio di favori, concessioni o altre forme d’intermediazione illecite da parte di chi è in grado d’influenzare la buona riuscita di tali affari o pratiche. Per estensione, ...
Altri risultati per ROGATORIA INTERNA
  • ROGATORIA
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    (XXIX, p. 576) Aldo Baldassarri Quando una prova deve eseguirsi nella giurisdizione di altra autorità giudiziaria, il codice di procedura del 1942, innovando rispetto a quello del 1865, dispone che il giudice istruttore deleghi all'esecuzione della prova il pretore del luogo, salvo che le parti d'accordo ...
Vocabolario
rogatòria
rogatoria rogatòria s. f. [femm. sostantivato dell’agg. rogatorio]. – Richiesta che un’autorità giudiziaria rivolge ad altra autorità per il compimento di un atto istruttorio relativo a un procedimento che si svolge innanzi a essa: r. interne,...
rogatòrio
rogatorio rogatòrio agg. [dal lat. mediev. rogatorius, der. di rogare: v. rogare]. – Nel linguaggio giur., commissione r. o semplicem. rogatoria s. f.: v. rogatoria. Per le lettere r., in uso presso i tribunali ecclesiastici, v. lettera,...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali