ROGATORIA (XXIX, p. 576)
Quando una prova deve eseguirsi nella giurisdizione di altra autorità giudiziaria, il codice di procedura del 1942, innovando rispetto a quello del 1865, dispone che il giudice istruttore deleghi all'esecuzione della prova il pretore del luogo, salvo che le parti d'accordo richiedano, e il presidente del tribunale consenta, che vi si trasferisca il giudice stesso (art. 203).
Quanto alle rogatorie alle autorità estere, l'art. 204, mentre stabilisce che anche la loro trasmissione, e non solo la loro richiesta, avvenga per via diplomatica, fissa la procedura di delega alle autorità straniere, dichiarando applicabili gli ultimi tre capoversi dell'art. 203. Per tal guisa anche per le prove da raccogliersi all'estero viene garantita la concatenazione degli atti dell'istruttoria probatoria. Se la rogatoria riguardi cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvederà a norma della legge consolare (art. 204, capov. 1°).
Per la istruzione formale penale, vedasi l'art. 296, capov. 2°, cod. proc. pen. in vigore.