rotativo
Nel credito al consumo, la modalità di credito che consente al consumatore di ottenere il finanziamento per l’acquisto di determinati beni o servizi direttamente presso il venditore, a cui il finanziatore, sulla base di un accordo generale comunemente chiamato ‘convenzione’, eroga direttamente l’importo finanziato. Strumento molto simile al fido (➔ fido bancario), non è altro che una somma di denaro messa a disposizione del richiedente che può essere utilizzata in più soluzioni e per diverse finalità. Man mano che il cliente effettua i rimborsi, il credito viene reintegrato ed è possibile effettuare nuovi prelievi o nuovi acquisti, proporzionalmente alle somme già restituite. ● Il pegno r. è quel contratto costitutivo di garanzia reale con cui un soggetto, al fine di ottenere un’anticipazione bancaria o di costituirsi una garanzia per i propri debiti futuri, offre come oggetto di pegno una somma di denaro, di solito depositata su un libretto di risparmio, oppure merci o titoli. Se l’anticipazione non viene rimborsata, la banca incamera definitivamente l’oggetto del pegno. La caratteristica del pegno r. consiste nella clausola di rotatività, con la quale le parti convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che tale sostituzione comporti il rinnovo del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.
Il fondo r. è uno strumento finanziario per il sostegno alle imprese, istituito con la legge finanziaria del 2004. Le sue risorse sono utilizzate per acquisire partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale delle aziende di medie e grandi dimensioni. L’obiettivo è quello di incentivare i programmi di crescita delle imprese per rilanciarne la competitività, aumentandone la dotazione di mezzi propri e limitandone il ricorso al debito bancario. I fondi sono detti r. perché vengono alimentati, oltre che dagli stanziamenti pubblici, anche dalle somme restituite ciclicamente dalle imprese beneficiarie.