RUOLO
Elenco alfabetico ufficiale dei contribuenti con indicazione dell'ammontare dell'imposta da essi dovuta. Costituisce titolo esecutivo, in base al quale l'esattore può procedere alla riscossione ed eventualmente all'esecuzione forzata.
Si distinguono varî tipi di ruolo: ruoli principali (per le partite non contestate), suppletivi (per le partite contestate o accertate in ritardo), slraordinarî e speciali. La compilazione del ruolo è affidata alle autorità competenti dell'amministrazione titolare del diritto d'imposizione, e avviene in conformità di moduli determinati dal ministero delle finanze. Per essere efficace, il ruolo deve riportare il visto d'esecutività, che per le imposte erariali è dato dall'intendente di finanza, per le imposte degli enti locali dal prefetto: l'esame di questi organi si aggira intorno alla regolarità dell'atto senza entrare nel merito delle singole tassazioni. Inoltre il ruolo deve essere pubblicato nelle epoche stabilite (generalmente al principio di ogni anno per i ruoli principali delle imposte dirette; entro il mese di dicembre per quelli delle sovrimposte e degli altri tributi locali), con l'effetto di rendere debitore il contribuente alle singole scadenze. prescritto che la pubblicazione si faccia a cura dei podestà, mediante deposito del ruolo presso la segreteria comunale, a disposizione di chiunque voglia esaminarlo. Dell'avvenuto deposito si redige , un avviso, che viene affisso all'albo pretorio, con invito al pagamento delle rate d'imposte nelle scadenze ricordate nell'avviso stesso. Per alcune imposte e per i ruoli straordinarî e speciali tiene luogo della pubblicazione l'invio al contribuente di uno speciale avviso solo dopo la pubblicazione, ed entro sei mesi-dalla medesima, è aperto il ricorso all'autorità giudiziaria. L'interessato, che non voglia attendere la pubblicazione, ha facoltà d'agire davanti a speciali corpi amministrativi di carattere giurisdizionale, detti commissioni censuarie, che hanno competenza esclusiva in questioni d'estimo e di riparto di quota. In applicazione d'un principio generale, il ricorso all'autorità giudiziaria non sospende l'esecutorietà del ruolo, onde il contribuente è tenuto a unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento (privilegio del solve et ripete: art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E sul contenzioso amministrativo).
La consegna del ruolo all'esattore lo costituisce debitore per l'importo complessivo delle rate d'imposte ivi indicate. V. anche: imposte e tasse.
Testi legislativi principali testo unico 17 ottobre 19 m, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, e relativo regolamento 15 settembre 1923, n. 2090; testo unico 24 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale; testo unico 3 marzo 1994, n. 384, legge comunale e provinciale.
Bibl.: R. Sera, Commentario della legge sulla riscossione delle imposte dirette, Roma 1902; M. La Torre, Codice esattoriale, ivi 1924; E. Scandale, La riscossione delle imposte dirette, Napoli 1933; S. Romano, voce Esazione, in Enciclopedia giuridica italiana; G. Ricca-Salerno, in Trattato di dir. amministrativo di V. E. Orlando, Milano, IV, p. 159 segg.