SABOTAGGIO
. La parola "sabotaggio" sta a indicare fatti di gravità notevolissima che ledono o espongono a pericolo la sicurezza e la normalità della produzione, costituendo una caratteristica figura di danneggiamento qualificata dalla natura degli oggetti su cui viene esplicata l'attività del colpevole. Il delitto di sabotaggio appare nel codice vigente quale ipotesi criminosa del tutto nuova, non trovandosi di essa tracce nella legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (3 aprile 1926) e neppure nel r. decr. 1° luglio 1926. È previsto sotto il titolo ottavo (delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) all'art. 508 capoverso. Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni - dispone il detto articolo - e alla multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un più grave reato (es., il delitto di sabotaggio di cose militari, art. 253; il delitto di incendio, art. 4-25; il delitto di distruzione di mezzi di produzione, art. 499; ecc.), chi danneggia (ossia chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili) gli edifici adibiti permanentemente o temporaneamente ad azienda agricola o industriale altrui, ovvero altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale.
Trattandosi di una figura specifica di danneggiamento, il delitto in esame non concorre materialmente con il delitto previsto nell'art. 635 (danneggiamento generico); ma il fatto concreterà gli estremi di questo ultimo delitto anziché gli estremi del delitto di sabotaggio, allorchè l'attività colpevole del reo offenda la cosa mobile o immobile soltanto in quello che è il suo valore patrimoniale, e non anche in quelle sue caratteristiche e proprietà che fanno di essa una "cosa destinata alla produzione agricola o industriale". E sempre in quanto si tratta di una forma, per quanto specifica, di danneggiamento, è evidente che il valido consenso della persona cui la cosa danneggiata appartiene esclude il reato di sabotaggio, per modo che il fatto potrà in tal caso, concorrendo gli estremi voluti dalla legge, concretare la figura del delitto di serrata. Il delitto di sabotaggio è delitto materiale, e il comportamento colpevole che lo pone in essere può assumere tanto la forma dell'attività positiva come quella (art. 40 cap.) dell'attività negativa (omissione). È configurabile il tentativo. È delitto doloso, e il dolo consiste nella volontà di recar danno a una delle cose indicate nel capoverso dell'articolo 508, accompagnata dalla consapevolezza di poter impedire o turbare in tal modo il normale svolgimento del lavoro. Per il delitto in esame è comminata la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché la pena della multa non inferiore a lire cinquemila. Se il fatto sia commesso in tempo di guerra (art. 310) oppure abbia determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, la pena è aumentata (art. 510); e nel caso di concorso di più persone nel reato, la pena è raddoppiata per i capi, promotori o organizzatori del reato stesso (art. 511). Le due aggravanti possono concorrere. La condanna per il delitto di sabotaggio importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque (art. 512).
Bibl.: E. Pougeot, Il sabotaggio, Milano 1911; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino 1936, VII, p. 126 segg.