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SALMANNO

di Pier Silverio Leicht - Enciclopedia Italiana (1936)
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SALMANNO (Treuhänder, Manufidelis, Erogator)

Pier Silverio Leicht

Il diritto germanico non conosce per lungo tempo l'istituto della rappresentanza. A rimediare a tale mancanza serve la Treuhand (manus fidelis), mediante la quale, un diritto reale o un diritto di credito veniva trasmesso in proprio da una persona a un'altra, la quale però, per rispettare una promessa (fides) fatta al tradente, non esercitava tale diritto a proprio vantaggio, ma secondo le istruzioni da lui ricevute. Questa persona si chiama salmanno. In tal modo si poteva, per es., trasmettere il potere reale sulla cosa all'acquirente anche quando l'alienante non fosse in grado di compiere sul luogo la werpitio (v. sala). Il salmanno serve anche a rimediare all'assenza, nel diritto franco primitivo, di disposizioni d'ultima volontà; egli infatti riceveva dal disponente i beni in proprietà e compiva, con la sessio triduana l'atto di acquisto della proprietà. Poi, entro l'anno dalla morte del disponente, dichiarava dinnanzi al placito o al giudizio regio, di trasmettere i proprî diritti alla persona che gli era stata dal disponente designata. L'istituto del salmanno si fonde poi con quello del fidecommissario e ne sorge l'istituto medievale dell'esecutore testamentario.

Bibl.: A. Schultze, Die langobardische Treuhand und ihre Umbildung zur Testamentvollstrecktung, Breslavia 1895; P. S. Leicht, Il diritto privato preirneriano, Bologna 1933, p. 311 seg.

Vocabolario
salmanno
salmanno s. m. [lat. mediev. salmanus «rappresentante», der. del longob. sala, denominazione degli atti del trapasso di proprietà]. – Nell’antico diritto germanico (che non conobbe per lungo tempo l’istituto della rappresentanza), la persona...
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