SALTUS
. Nella terminologia fondiaria latina, è un terreno tenuto a bosco od a pascolo, situato generalmente in collina ed escluso dalle assegnazioni viritane in piena proprietà, che normalmente sono riservate alla terra da arare e da coltivare a cereali. In relazione alla loro principale funzione, si distinguono in saltus hiberni ed aestivi, secondo che le greggi e gli armenti vi dimorino d'inverno o d'estate: da ciò anche la regola, accolta ben presto dalla giurisprudenza, per cui il possesso non si perde se durante la stagione morta il saltus rimane abbandonato, primo passo verso la rinuncia al requisito della materiale insistenza sulla cosa per parte del possessore (v. possesso).
Di regola, i saltus sono in proprietà dello stato; ma questo ne permette la messa in valore a privati che dispongano di capitali sufficienti, e tale possesso, giuridicamente precario e revocabile, ha finito per stabilizzarsi, acquistando nella coscienza pubblica la dignità di un diritto acquisito. Perciò il nome di saltus si scambia con quello di latifundium; e se ne hanno di così vasti, che i signori non riuscirebbero a farne il giro a cavallo nel corso di una giornata. Nella costituzione municipale, applicata nell'ultimo secolo della repubblica all'Italia romanizzata, e progressivamente estesa durante il principato alle provincie, i saltus restano fuori dei municipî e dei rispettivi territoria; di che si hanno applicazioni significative nei processi fra le comunità e i possessori dei saltus a scopo di delimitazione delle rispettive zone.
Molto più che in Italia, del resto, i saltus abbondavano nell'Africa romana, dove fin dall'epoca repubblicana molti membri dell'aristocrazia senatoria si erano costituiti vaste tenute, forse sull'esempio dei vinti Cartaginesi: in età imperiale, e specialmente ad opera di Nerone, la maggior parte di siffatte tenute fu confiscata o acquistata dai principi, i quali le amministravano mediante procuratores, appartenenti per lo più alla classe dei cavalieri e ben raramente a quella dei liberti imperiali. Dalle iscrizioni sappiamo che il regime dell'affitto per piccoli appezzamenti e a breve termine, originariamente praticato per lo sfruttamento dei saltus, venne trasformato dai Flavî, quanto alle terre vergini, con la concessione della facoltà di occuparle a chiunque fosse disposto a farvi piantagioni: lo ius colendi (diritto di coltivare), che è riconosciuto agli occupanti, diviene trasmissibile fra vivi ed a causa di morte se sono stati piantati alberi fruttiferi. Questo sistema, noto come lex Manciana perché escogitato da un funzionario di nome Mancia, fu migliorato da Adriano, col riconoscere agli occupanti un vero possesso. La diffusione dell'olivicoltura in Africa è forse da attribuire in buona parte all'efficacia di questi ordinamenti. Ad altri saltus, p. es. al saltus Burunitanus presso Souk-el-Khmis nella valle del Medienda in Tunisia, si applicava il sistema dell'affitto a lungo termine a un conductor che lo ridistribuiva fra i contadini: contro le angherie dei conductores meno scrupolosi i coloni ricorrevano, attraverso il procurator, fino al praefectus praetorio e all'imperatore stesso.
Ed. Beaudoin, Les grands domaines dans l'Empire romain, in Rev. histor. de droit, XXI (1897), XXII (1898); A. Esmein, Mélanges d'histoire du droit, Parigi 1886, p. 293 segg.; T. Frank, Iscriptions of the imperial domains, in Amer. Journ. of philol., 1926, p. 55 segg.; P. Jourget, Un édit d'Hadrien, in Rev. des études grecques, XXXIII (1920), p. 375 segg.; Th. Mommsen, Dekret des Commodus für den Saltus Burunitanus (1880), in Jurist. Schriften, III, Berlino 1907, p. 153 segg.; M. Rostovzev, Studien zur Geschichte des römischen Kolonates, Berlino 1910; id., Storia economica e sociale dell'Impero romano, trad. Sanna, Firenze 1933, p. 373 segg. e passim; A. Schulten, Die römischen Grundherrschaften, Weimar 1896.