SATISDATIO
. È un tipo di stipulatio praetoria, cioè di quella promessa solenne che il cittadino romano poteva esser costretto a fare davanti al tribunale del magistrato o per rafforzare un'obbligazione giuridica preesistente o per creare un'obbligazione nuova a difesa di un interesse non altrimenti tutelato. Quando la stipulatio consiste nella sola promessa di chi si obbliga, essa assume il tecnico nome di repromissio; quando vi intervengono garanti, essa si chiama satisdatio: la repromissio e la satisdatio sono poi genericamente indicate col nome di cautio. Esempî di satisdatio sono quelle che il convenuto può essere tenuto a dare per l'esecuzione dell'eventuale condanna: la cautio pro praede litis et vindiciarum e la cautio iudicatum solvi.
Data l'impossibilità di una coercizione materiale, provvedono mezzi di coazione indiretta: così il convenuto con un'azione reale, se non presta la satisdatio pro praede litis et vindiciarum o la satisdatio iudicatum solvi, viene privato del possesso, e questo fa sì che egli da convenuto diventi attore e incorra nell'onere della prova.
Bibl.: P. F. Girard, Manuel de droit romain, 8ª ed. a cura di F. Senn, Parigi 1919; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, 3ª ed., Napoli 1934.