scala mobile
Sistema di rivalutazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Venne introdotta in Italia nel 1945 a seguito di un accordo tra la Confederazione generale dell’industria italiana e la Confederazione generale del lavoro (➔ CGIL). Il meccanismo d’indicizzazione (➔) delle retribuzioni, previsto dalla s. m., aveva lo scopo di proteggere il potere d’acquisto dei salari, adeguando automaticamente la dinamica salariale a quella inflazionistica sulla base di aumenti che, a livello provinciale, erano uguali per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ma diversificati per età e genere (➔ anche prezzo - L’approccio macroeconomico p).
Nel 1951 fu stabilito un sistema attraverso il quale, alle variazioni dell’indice dei prezzi, scattavano corrispondenti aumenti delle retribuzioni. Il punto di contingenza era uguale per l’intero Paese e per tutti i comparti dell’economia nazionale, ma con valori diversi a seconda della categoria, della qualifica, dell’età e del genere. L’accordo confederale del 1975 stabilì invece l’unificazione del valore nominale del punto di contingenza (a punto unico e pesante, implicando così variazioni percentuali molto più forti per le retribuzioni più basse).Tale unificazione fu effetto della politica sindacale mirante all’egualitarismo salariale, politica che, perseguita agli inizi degli anni 1970 e favorita anche dalla spinta inflazionistica che rendeva l’indennità l’elemento preponderante dell’intero incremento retributivo, ebbe come conseguenza l’appiattimento dei salari, fino ad allora fortemente ostacolato da una s. m. a punti differenziati. Il meccanismo venne successivamente criticato per le implicazioni fortemente lesive dei valori della professionalità, in particolare delle categorie medio-alte, e per l’automatico generarsi di una spirale prezzi-salari. Di conseguenza, a partire dagli anni 1980 fu avviato un graduale processo di riforma della scala mobile.
Dopo l’intesa tripartita del 1981 tra Confindustria, Federazione sindacale unitaria e governo, volta al contenimento dell’inflazione entro tassi programmati e, quindi, della dinamica salariale e del costo del lavoro, il cosiddetto ‘protocollo Scotti’ del 22 gennaio 1983 adottò alcune misure di contenimento del meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni, stabilendo un nuovo valore del punto di contingenza. Il persistente incremento del costo del lavoro rispetto al tasso d’inflazione programmato spinse poi, nel 1984, il governo guidato da B. Craxi (Partito socialista italiano) a operare un ulteriore contenimento del meccanismo, disponendo la predeterminazione dei punti di contingenza da corrispondere e limitandola ai primi due trimestri. Il tentativo di recuperare i punti non erogati fu alla base di un apposito referendum, promosso dal Partito comunista italiano, che si svolse nel giugno 1985 con esito negativo. Il risultato referendario fu seguito da una serie di trattative tra le parti sociali, che si concluse con l’accordo intercompartimentale del 18 dicembre 1985, il quale, attuando una riforma della s. m., prevedeva, tra l’altro, per i dipendenti pubblici, un nuovo sistema d’indicizzazione a cadenza semestrale a partire dal 1° maggio 1986. Tale accordo, accettato dalla Confindustria, fu esteso anche al settore privato con la l. 38/1986, che ne decretò la vigenza sino al 31 marzo 1989. Erano state così introdotte novità significative, soprattutto perché da un sistema basato su un meccanismo a punto unico e pesante, valido per tutti, si era passati a uno nettamente diversificato, dal momento che le variazioni della contingenza erano differenziate per settori e non soltanto per livelli salariali. Successivamente, la l. 191/1990 ha prorogato fino al 31 dicembre 1991 le disposizioni stabilite nella l. 38/1986. Dal 1992 la s. m. è cessata e da allora viene pagata solo l’indennità di contingenza maturata fino ad allora; in molti contratti essa è stata conglobata nella paga base. L’accordo sul costo del lavoro del luglio 1993 ha affidato alla contrattazione nazionale per le singole categorie la determinazione della rivalutazione automatica delle retribuzioni, disponendo l’indennità di vacanza contrattuale.