SCIENZA GIURIDICA, REGNO DI GERMANIA
In Europa nel Medioevo dominavano due scenari giuridici: quello del diritto scritto e quello delle consuetudini giuridiche non scritte. La linea di confine fra le due aree si estendeva trasversalmente da ovest a est attraverso la Francia fino al lago di Ginevra, superava in parte le vette delle Alpi separando la Rezia di Coira e il Sudtirolo, la Carinzia e la Stiria dai territori vicini meridionali. L'intero Regnum Teutonicum, il dominio del rex Romanorum a nord delle Alpi, apparteneva quindi integralmente all'ambito delle consuetudini giuridiche non scritte.
Sulla base di questa fondamentale premessa, l'introduzione e l'affermazione della scienza giuridica in questa parte d'Europa possono essere intese solo come un processo di sviluppo molto prolungato nel tempo. In una cultura giuridica non scritta una scienza come la giurisprudenza, rivolta all'interpretazione e all'applicazione dei testi, trova condizioni di sviluppo sfavorevoli. È tutt'altro che casuale la circostanza che in quest'area la prima università con una facoltà di diritto sia stata fondata soltanto nel 1348 dall'imperatore Carlo IV a Praga, residenza dei sovrani boemi. Solo nella seconda metà del XIV sec. e poi nel XV seguirono altre fondazioni di università sul suolo del Sacro Romano Impero di nazionalità germanica. Quindi solo a distanza di due secoli dalla nascita delle facoltà di diritto italiane e francesi in Germania si era configurato un ambiente sociale in cui poterono insediarsi luoghi di formazione universitaria specificamente consacrati alla scienza del diritto scritto. Nemmeno all'imperatore Federico II, che pure con la fondazione dell'Università di Napoli aveva dimostrato di essere consapevole dell'importanza di una simile istituzione per l'esercizio della sua sovranità, venne in mente di creare una facoltà di diritto nel suo Regno a nord delle Alpi. Alla luce di queste circostanze appare poco ragionevole voler individuare stadi di sviluppo nella ricezione iniziale del diritto comune in Germania per i soli quattro decenni di regno di Federico II, tanto più che il sovrano si trattenne in Germania troppo di rado e brevemente per poter dare un autentico impulso alla promozione di quest'accoglimento. Come periodo d'osservazione per lo sviluppo delle nozioni del diritto comune in Germania, in questa fase precoce, appaiono quindi adeguati solo lassi di tempo piuttosto estesi come l'intero XII sec. fino alla metà del XIII.
Già nel periodo di regno degli ultimi due imperatori salici è documentabile l'uso di topoi del diritto romano nei documenti della cancelleria regia tedesca. Come nei diplomi successivi dell'imperatore Federico Barbarossa che presentano le stesse caratteristiche, essi servivano a legittimare in modo nuovo il potere sovrano, dopo che la legittimazione sacra dei re tedeschi aveva subito un forte indebolimento in seguito alla lotta delle investiture. Anche se Kantorowicz (19942) ha segnalato con quanta intensità questa problematica fosse discussa in tutta Europa fra gli esperti di diritto, dall'uso delle formule del diritto romano nei documenti di sovrani tedeschi, anche in quelli indirizzati a destinatari tedeschi, non si può dedurre che la scienza giuridica avesse già preso piede in Germania in questo periodo. Per poter usare le citazioni pertinenti non era necessario un approfondito studio giuridico finalizzato alla stesura dei documenti. Era sufficiente che i membri della cancelleria regia avessero appreso dall'insegnamento della retorica locuzioni corrispondenti o che conoscessero l'ars dictandi.
Quest'interpretazione restrittiva della comparsa di topoi del diritto romano nei documenti regi tedeschi del XII sec. non esclude che l'imperatore Enrico IV e suo figlio l'imperatore Enrico V si siano fatti consigliare dal fondatore della Scuola giuridica bolognese, Irnerio, e da altri esperti di diritto nell'affrontare casi concreti. Tuttavia questa consulenza giuridica serviva soprattutto alla soluzione dei problemi italiani. Con questa stessa finalità anche l'imperatore Federico Barbarossa si avvalse di consulenze giuridiche, per esempio in occasione della stesura delle leggi di Roncaglia. Questo quadro non subisce modifiche radicali neppure in seguito alla recente scoperta che la cancelleria dell'imperatore Federico I, nella stesura della Constitutio contra incendiarios (1186), aveva preso a prestito elementi del diritto canonico. È sufficientemente nota l'importanza del ruolo svolto dal grande giurista Pier della Vigna (v.) alla corte dell'imperatore Federico II e, non da ultimo, nella compilazione delle Costituzioni di Melfi per il Regno di Sicilia (1231), che per questo recano una forte impronta del diritto romano. Gli esperti di diritto in Germania non furono in condizione di acquisire un'analoga importanza nella redazione delle leggi. Quando nel 1235 Federico II si affrettò a raggiungere la Germania per reprimere la ribellione di suo figlio, portò con sé anche giuristi dall'Italia. In occasione della dieta imperiale di Magonza del 1235, costoro dovettero tuttavia limitare il loro contributo all'importante pace imperiale di Magonza (v.) alla formulazione del testo latino, mentre non poterono esercitare alcuna influenza sul contenuto. Anche Eike von Repgow, esponente della piccola nobiltà dell'Anhalt, autore dello Speculum Saxonicum, nella composizione del testo, nel terzo decennio del XIII sec., dimostrò di possedere nozioni della Bibbia e del diritto canonico, senza che tuttavia oggi se ne possa dedurre nulla di più di una buona formazione retorico-letteraria, grazie alla quale potrebbe essere stato informato su quei passi delle fonti che probabilmente non aveva mai studiato sui testi integrali. Quanto fosse modesta l'influenza del diritto romano in Germania fino alla fine dell'età sveva, emerge anche dal fatto che i cataloghi di libri ‒ comunque tramandati solo raramente ‒ delle istituzioni ecclesiastiche fino al 1200 circa comprendevano pochi manoscritti relativi a leggi civili e nel corso del XIII sec. il loro numero subisce solo gradualmente un lieve incremento.
A buon diritto si è detto perciò che la giurisprudenza in Germania, con l'eccezione della Bassa Renania, fino al XVI sec. inoltrato fu una disciplina elitaria, 'di lusso'.
Invece il quadro appare leggermente più positivo se si sposta lo sguardo sulla scienza sorella del diritto romano, ossia la canonistica. Già nel XII sec. e al principio del XIII in Germania esistevano manoscritti del Decretum di Graziano non solo d'importazione ma scritti in loco, circostanza che denota un vivace interesse per questi argomenti. Per il periodo intorno al 1170, nel caso di Colonia, si ritiene addirittura di poter individuare già una scuola di diritto canonico con un raggio d'influenza sovraregionale. Ma questa scuola renana di diritto canonico rimase un episodio effimero. Nel corso dei quattro decenni di dominio di Federico II come rex Romanorum di essa non c'è più traccia. Neppure l'attività didattica svolta da Alberto Magno a Colonia (1248-1254; 1257/1258-1260) fu in grado di consolidare questa tradizione e di istituire in questa città una scuola di diritto canonico duratura. A Colonia le dottrine di Graziano furono coltivate con particolare assiduità, tuttavia questo fenomeno non rimase limitato alla metropoli renana. Anche nella Bassa Renania in generale, come pure a Brema, in Boemia e anche a Salisburgo e nei monasteri bavaresi, è documentabile il lavoro sulle fonti del diritto ecclesiastico, non solo per quanto concerne Graziano ma anche per lo stadio successivo, ossia le raccolte di decretali.
In Germania i manoscritti di decretali, soprattutto nei centri di studi francescani a Erfurt e Magdeburgo, ma anche in altre città tedesche, divennero il fondamento di un'attività di insegnamento del diritto canonico che sfociò addirittura nella produzione autonoma di trattati scientifici. Quindi in Germania fu per prima la scienza del diritto canonico a prendere gradualmente piede sotto forma di dottrina, fino alla metà del XIII sec., in alcuni centri di formazione monastica. In Italia, fino alla metà del XIII sec., è documentabile solo un numero molto esiguo di studenti di giurisprudenza tedeschi. A questa nuova scienza non si dedicarono gli esponenti della borghesia in ascesa, ma membri della nobiltà dotati di prebende ecclesiastiche, i quali, attraverso lo studio del diritto canonico, si ripromettevano di migliorare le loro opportunità di carriera all'interno della Chiesa, che andava definendo i suoi diritti con sempre maggior forza e assiduità. Essi provenivano dalle città vescovili, centri dell'amministrazione e della giurisdizione ecclesiastica, come pure da luoghi con grandi collegiate, i cui canonici erano spesso coinvolti in compiti di giurisdizione ecclesiastica. Anche i sovrani tedeschi del tardo Medioevo, come pure i principi imperiali e le grandi città, reclutarono in queste istituzioni religiose i loro consiglieri esperti nel diritto. Lo status ecclesiastico dei consiglieri giuridici a quanto pare era così ovvio, che si era soliti dire che per le trattative si mandava il proprio 'prete'. Anche se per l'età di Federico II, in mancanza di fonti, non esistono studi approfonditi come per il tardo Medioevo, è possibile supporre che già durante il periodo del suo regno si sia avviata la formazione di queste strutture.
Comunque, fino alla metà del XIII sec., le possibilità di applicazione delle nozioni di diritto canonico in Germania furono molto ridotte, anche all'interno della stessa Chiesa. In origine la giurisdizione ecclesiastica nel territorio tedesco fu esercitata tramite Sendgerichte (una particolare forma di tribunale ecclesiastico). Si trattava di corti di giustizia che venivano convocate da un emissario del vescovo e si riunivano in seduta sotto la sua presidenza. Il plenipotenziario del vescovo, tuttavia, si limitava a soprintendere alle udienze, mentre non era coinvolto nella deliberazione della sentenza. Il verdetto era pronunciato piuttosto ‒ secondo la prassi abituale del sistema giudiziario basato sulla Dinggenossenschaft, composta di giudici laici (v. Giudici di Germania, Regno di Germania) ‒ dai membri (Sendgenossen) di questo tribunale facendo riferimento a consuetudini giuridiche tramandate oralmente. Solo negli ultimi tre decenni del XII sec. a Magonza, quindi nella sede del primate tedesco, comparvero iudices delegati secondo il modello romano, che esercitavano la giurisdizione vescovile in città e da questo momento pronunciarono anche le sentenze sulla base del diritto canonico. Per assolvere questo compito, che solo a metà del XIII sec. fu esercitato da giudici stabili, denominati 'ufficiali', erano necessari soltanto pochi uomini che avessero compiuto studi di diritto canonico: questa circostanza spiega il numero modesto di studenti di giurisprudenza tedeschi fino alla metà del XIII secolo. Nella sfera della giustizia laica la struttura giudiziaria basata sul sistema della Dinggenossenschaft si mantenne fino al tardo Medioevo inoltrato, per cui in quest'ambito l'esigenza di giuristi che avessero seguito studi adeguati si profilò ancora più tardi che nella giurisdizione ecclesiastica. Quindi, alla metà del XIII sec., in Germania le posizioni che dovevano essere occupate esclusivamente da giuristi esperti erano molto limitate. La nuova élite di funzionari trovò impiego piuttosto nella diplomazia, dove poté sfruttare le sue capacità specialistiche dedicandosi all'analisi sistematica dei problemi. Si è detto, a questo proposito, che in Germania la posizione sociale di un ceto di giuristi diviene riconoscibile solo alla fine del XIII secolo.
Neppure i notai, ai quali venivano trasmesse nel corso della formazione anche alcune nozioni di giurisprudenza, sono ancora attestati in Germania durante l'età sveva. Si tratta di una circostanza coerente nella misura in cui i notai, in un primo tempo, erano incaricati solo della registrazione degli atti nell'ambito del procedimento giudiziario, registrazione che veniva eseguita secondo le procedure del diritto romano-canonico. Poiché la giurisdizione ecclesiastica in Germania cominciò a svilupparsi solo a partire dalla metà del XIII sec., non stupisce che in precedenza non siano segnalati notai. Lo stesso Federico II creò per il tribunale di corte istituito dalla pace imperiale di Magonza una cancelleria autonoma con a capo un notarius specialis, che doveva essere un laico. Al di fuori dell'atto legislativo in se stesso, tuttavia, per l'età sveva non sono state tramandate altre testimonianze su questo notaio del tribunale di corte.
Da questo sintetico panorama emerge che in Germania la giurisprudenza e i suoi adepti, fino alla metà del XIII sec., erano ancora tutt'altro che indispensabili. In considerazione della struttura giudiziaria tedesca, non potevano ancora esistere specifiche professioni giuridiche, come i giudici che deliberavano in prima persona o avvocati e procuratori con una preparazione giuridica adeguata, necessari per il processo romano-canonico. Nello scenario della cultura giuridica tedesca all'epoca di Federico II la scienza giuridica e i giuristi erano nel migliore dei casi presenze sbiadite. Contorni e colori di questo scenario erano forniti unicamente dalle consuetudini giuridiche non scritte, tramandate oralmente, per la cui applicazione erano superflui gli specialisti indispensabili per il diritto scritto.
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Traduzione di Maria Paola Arena