Abstract
La Voce esamina la disciplina che regola l’esercizio del diritto di sciopero rintracciando nei lavori dell’Assemblea costituente e nella giurisprudenza della Corte costituzionale i principi cui il legislatore si è ispirato nella normativa del 1990 e nella revisione del 2000. Del contenuto della legge è soprattutto indagata la ratio dei diversi istituti anche attraverso l’evidenziazione delle relazioni che intercorrono tra i diversi soggetti coinvolti.
È opinione condivisa che – prima ancora che il legislatore intervenisse a regolamentare l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con la l. 12.6.1990, n. 146 – l’opera di adeguamento di questa particolare tipologia di azione sindacale ai principi costituzionali sia stata svolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale; per cui lo sciopero, legittimato come diritto dall’art. 40 Cost., anche dopo la promulgazione della Costituzione, ha dovuto convivere con le norme sanzionatorie approntate nel regime corporativo dal codice penale e non abrogate nemmeno a seguito dell’abrogazione delle istituzioni e dell’ordinamento corporativo ad opera del d.lgs. lgt. 23.11.1944, n. 369.
Ma se è vero, come vedremo, che la giurisprudenza della Corte individua i pilastri essenziali sui quali il legislatore del 1990 baserà il suo intervento (Rusciano, M., Diritto di sciopero e assetto costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, 49), è altrettanto vero che la stessa elaborazione della Corte deve riconoscere l’importanza del contributo fornito dal dibattito sviluppatosi nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente, in particolare nella seduta del 12 maggio 1947 durante la quale si discusse l’art. 36 del Progetto di Costituzione elaborato dalla cosiddetta “Commissione dei 75” e se ne approvò il testo nella versione dell’attuale art. 40. Anche se va ricordato come all’interno delle Sottocommissioni I e III che si erano occupate dei diritti economici si fossero manifestate anche su questo punto “dissensi di sostanza” che né il Comitato di redazione, né la Commissione in adunanza plenaria nella seduta del 14 gennaio 1947 erano riusciti a risolvere.
Nel corso della sola seduta del 12 maggio, si partì da posizioni (Gabrieli) che intendevano vietare in Costituzione lo sciopero nei servizi pubblici sulla base del presupposto che lo Stato agisce in nome collettivo e nell’interesse di tutti e non per far valere i suoi interessi di indole particolare per giungere a posizioni (Merlin U.) che, pur ritenendo che riconoscere il diritto di sciopero ai dipendenti pubblici significava “volere il karakiri dello Stato”, preferivano rinviare ogni decisione in materia al legislatore ordinario.
Ma il dibattito non si esaurì nella sola individuazione della fonte giuridica più opportuna per regolare la materia, quant’anche bisogna già sottolineare come il rinvio al legislatore ordinario significasse di per se ammettere in via di principio la legittimità dell’esercizio del diritto di sciopero anche da parte dei pubblici dipendenti. Nel corso del dibattito, anche richiamando posizioni già espresse nell’ambito delle Sottocommissioni, si cominciarono ad individuare ipotesi di restringimento dell’esercizio a singole categorie di lavoratori “detentori del pubblico potere” (Mazzei) o attraverso specifiche procedure quali il preavviso e la verifica del consenso (Foa) o, anche attraverso l’individuazione di specifici “servizi essenziali alla vita collettiva” da salvaguardare (Clerici e altri), magari anche attraverso la “rinuncia” al diritto da parte di chi assume qualsiasi funzione pubblica (Clerici e altri); e, ancora, nello stesso dibattito si sottolineò come la salvaguardia dei servizi essenziali dovesse prescindere dalla natura giuridica del soggetto erogatore (Caroleo).
Si pongono già da allora, quindi, le basi per la ricerca di quel “contemperamento” che prima la giurisprudenza della Corte costituzionale e poi il legislatore del 1990 individueranno come asse dinamico di equilibrio tra diritti tutelati dalla Costituzione.
E del resto che si avesse una percezione dello sciopero nel pubblico impiego (lavoro pubblico) come connotato prevalentemente in senso politico era possibile in quel periodo: a) per le incrostazioni ideologiche che il ventennio fascista aveva comunque lasciato e che proprio la Costituzione cercava di superare (vedi il dibattito sugli artt. 97 e 98); b) per la ancora limitata diffusione delle amministrazioni da welfare rispetto a quelle d’ordine; c) per la natura giuridico-politica della fonte regolatrice del rapporto di lavoro che essendo esclusivamente rappresentata dalla legge faceva sentire ogni forma di protesta come direttamente rivolta contro gli organismi istituzionali.
La Corte costituzionale eredita quindi un quadro normativo solido sul piano del riconoscimento del diritto anche per i pubblici dipendenti (art. 40 Cost., prima parte), attendista su quello della regolazione legislativa che la versione finale della norma costituzionale aveva previsto prevalentemente suggestionata proprio dal dibattito sul pubblico impiego (art. 40 Cost., seconda parte) e contraddittorio su quello del sistema sanzionatorio vista la sopravvivenza degli artt. 330 e 333 c.p. che sanzionavano rispettivamente l’abbandono collettivo e individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
Già con la sentenza del 27.6.1958, n. 46, la Corte si era espressa per la inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 333 c.p. qualora l’abbandono individuale dell’ufficio, servizio o lavoro fosse motivato dalla «semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo». È interessante notare come la Corte, ancor prima di esprimersi per la immediata precettività dell’art. 40 Cost. e di iniziare il cammino di abrogazione delle regime sanzionatorio previsto dal codice penale (che avverrà solo con la sentenza del 28.4.1960, n. 29), abbia colto l’occasione due anni prima di una sentenza di rigetto per affermare comunque la non sanzionabilità in linea di principio dello sciopero dei pubblici dipendenti. Ad occuparsi specificamente della materia, la Corte tornerà quattro anni dopo con la sentenza del 13.12.1962, n. 123, quando individua anche nell’ambito soggettivo dei titolari la possibilità di definire limiti all’esercizio del diritto di sciopero ex art. 40 Cost. e, di conseguenza, pone per la prima volta il problema del “contemperamento” tra esigenze di autotutela di una categoria con quelle di interessi generali direttamente protetti «in principi consacrati nella stessa Costituzione». Con questa sentenza, la Corte comincia ad elaborare anche un concetto flessibile e proporzionale del contemperamento quando afferma che i servizi pubblici sospesi per partecipare allo sciopero (fattispecie che avrebbe potuto configurare un’ipotesi di abbandono collettivo ed incorrere nella sanzione ex art. 330 c.p.) nel caso portato alla sua attenzione (trasporto locale) «non rivestono il grado di importanza sufficiente a provocare, con la lesione degli interessi (coinvolti), la perdita dell’esercizio del potere garantito dall’art. 40 della Costituzione».
Da questo momento, la legittimazione dello sciopero dei pubblici dipendenti è incamminata coerentemente con il percorso interpretativo che la Corte svolgerà a favore del riconoscimento dello sciopero dei lavoratori privati ed abbandonerà ogni residua incrostazione di connotazione politica mano a mano che la Corte stessa amplierà gli ambiti di legittimità dello sciopero come diritto e definirà meglio quelli dello sciopero politico come libertà. Ma non termina certo l’opera di misurato affinamento dell’elaborazione della Corte che, con la sentenza del 29.1.1969 n. 31 conia il concetto di «minimo di prestazioni che attengano ai servizi essenziali» da assicurare in caso di sciopero e per questa via individua il terreno d’azione del legislatore dal momento che «la disciplina di un siffatto uso parziale non potrebbe essere consentita altrimenti che con apposita legge, cui competerebbe fissarne i casi di ammissibilità, nonché le condizioni e i modi necessari ad assicurare la efficienza e la continuità dei servizi stessi». Un ulteriore affinamento della nozione di servizio essenziale la Corte lo opera con la sentenza del 3.8.1976, n. 222 con la quale definisce il significato di servizi essenziali, come quelli che debbono conservare la piena efficienza senza soluzione di continuità a differenza di quelli (che quindi essenziali non possono definirsi) suscettibili di essere sospesi o ridotti in caso di esercizio del diritto di sciopero: una esigenza di contemperamento tra diritti costituzionalmente garantiti che non mina la libertà sindacale né la parità di trattamento tra lavoratori, in quanto trova giustificazione nel rispetto dei principi basilari dell’ordinamento della Repubblica, fondata sul lavoro, ma che richiede, ai sensi dell’art. 2 Cost., «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
In ogni caso, la Corte non se la sente di dichiarare in nessuna delle occasioni dette l’illegittimità costituzionale degli artt. 330 e 333 c.p., ritenendo il loro dettato di rilievo più generale nell’intento di sanzionare abbandoni non collegati alla partecipazione allo sciopero. Per queste ragioni, si limita a dichiararne l’illegittimità con sentenze di accoglimento parziale miranti a salvaguardare l’esercizio del diritto di sciopero ma a punire eventuali altre forme di abbandono individuale o collettivo.
La mancata adozione di una legge di regolamentazione del diritto di sciopero è riconducibile all’atteggiamento astensionista tenuto dal legislatore repubblicano in materia di lavoro e sindacale in particolare; in questo senso, le sorti degli artt. 39 e 40 Cost., accomunati per la previsione di una legge attuativa, hanno vissuto sorti diverse in quanto alla loro immediata precettività; ma, mentre per quanto riguarda l’art. 39, pur nella differenza delle posizioni dottrinarie, si è convenuto sulla positiva esperienza di un modello cresciuto a fianco ma non contro la Costituzione, lo sciopero nel pubblico impiego ha sempre suscitato richieste di una regolamentazione ad hoc soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni ’70 del Novecento quando alle prime forme di sperimentazione (seppur ancora in ambito pubblicistico) di contrattazione collettiva, nel sindacalmente effervescente e spesso conflittuale clima di quegli anni, si assisteva ad un intensificato ricorso anche alle forme di lotta, soprattutto da parte di settori (trasporti, sanità, scuola) il cui impatto sulla quotidianità della vita degli utenti era diretta.
In verità, l’ordinamento contiene alcune ipotesi di esclusione di categorie di lavoratori pubblici dal diritto di sciopero: è questo il caso del personale militare con la l. 11.7.1978, n. 382, ma anche il caso di personale nel frattempo smilitarizzato come quello appartenente alla Polizia di Stato con la l. 1.4.1981, n. 121. In qualche altro caso, il legislatore prevede limitazioni all’esercizio di tale diritto come nel caso degli addetti agli impianti nucleari con la l. 13.2.1964, n. 185 o, ancora una volta, per personale smilitarizzato come i controllori di volo con la l. 23.5.1980, n. 242.
Sta di fatto che, il rifiuto sindacale per una regolamentazione eteronoma ed organica del conflitto non impedisce tuttavia, su decisione assunta dalla Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, l’inizio della stagione dei codici di autoregolamentazione liberamente (ma non obbligatoriamente) adottati dalle organizzazioni sindacali dei diversi settori e comparti dei servizi pubblici. Proprio in ragione della non obbligatorietà, si tratta di un’esperienza che si dissolve nei settori a maggiore dispersione della rappresentanza sindacale e/o in quelli in cui le Federazioni di categoria affiliate alle tre maggiori Confederazioni non sono in grado di garantire un’ampia rappresentatività.
È nel contemporaneo sentimento di soddisfazione e delusione per il nuovo strumento normativo messo a punto dall’autonomia collettiva che il legislatore della l. 29.3.1983, n. 93 trova lo spazio per disporre l’obbligo per il Governo di verificare, come condizione per ammissione ai tavoli negoziali di ogni livello, che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di ogni comparto del pubblico impiego rientrante nell’ambito di applicazione della legge abbiano adottato codici di autoregolamentazione che prevedano, in ogni caso, un preavviso non inferiore a 15 giorni, modalità di svolgimento per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili – in relazione all’essenzialità dei servizi – per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e che tali codici siano allegati ai contratti collettivi firmati.
Tra gli aspetti maggiormente regolati ci sono: le ipotesi di deroga al rispetto dei codici (valori fondamentali, democrazia, pace), i servizi da assicurare, il preavviso e le modalità di svolgimento dello sciopero, i soggetti titolari del diritto (proclamazione, sospensione e revoca), forme di lotta escluse, durata degli scioperi, periodi di tregua, procedure.
Ma l’esperienza dei codici ha vita breve soprattutto perché le ragioni che ne avevano suggerito l’adozione si aggravano ulteriormente nel corso degli anni ’80 e soprattutto il conflitto si radicalizza nel settore dei trasporti, caratterizzato oltre che da una dispersione della rappresentanza anche dalla diffusa presenza di sindacati di mestiere (piloti, macchinisti, controllori di volo) o di segmento di settore (personale viaggiante, di stazione o dei servizi aeroportuali o di biglietteria, etc.) in grado di creare disagio anche nelle ipotesi di sciopero limitato per rappresentanza e dell’ambito organizzativo di azione (D’Antona, M., Crisi e prospettive della regolamentazione extralegislativa del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Riv. giur. lav., 1991, I, 417).
Sono quindi prevalentemente ragioni esterne al settore del pubblico impiego propriamente detto quelle che inducono nel 1990 rappresentanti del Governo e delle forze sindacali maggiormente responsabili ad accettare – seppure con una procedura fortemente condivisa nei contenuti e coordinata con le forze parlamentari – la prima e più ampia attuazione del rinvio al legislatore ordinario operato dall’art. 40 Cost.
L’occasione per l’intervento condiviso è data dalla vetrina internazionale nella quale il nostro paese si mostrava per l’organizzazione dei campionati mondiali di calcio di quell’anno e che avrebbe vista la presenza di tifosi, squadre e giornalisti di ogni parte del mondo con esigenze di continui spostamenti da e per l’Italia e tra le diverse città della nazione, sia per ragioni sportive che turistiche. Detto che la l. n. 146 del 1990 sarà modificata dieci anni dopo dalla l. 11.4.2000, n. 83 per le stesse preoccupazioni sorte in occasione dell’organizzazione del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica (Anno Santo), esaminiamo i punti salienti della struttura e dei contenuti del provvedimento.
Tra le caratteristiche originali e principali della disciplina, va in primo luogo segnalata l’articolata struttura delle fonti chiamate ad integrarsi nell’individuazione delle prestazioni indispensabili che, nell’ambito dei servizi essenziali devono contemperarsi con i diritti della persona costituzionalmente tutelati; e, se è quindi naturale che i diritti della persona siano individuati dalla stessa Costituzione (in questo caso il legislatore si limita a riassumerli all’art. 1, co. 1), i servizi essenziali sono individuati dalla legge (art. 1. co. 2) che, a sua volta, affida ai contratti collettivi (o ai codici di autoregolamentazione nei casi di lavoratori autonomi) la determinazione delle prestazioni indispensabili (art. 2), cui i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni sono tenuti in virtù del regolamento organizzativo emanato dall’amministrazione di appartenenza (Pascucci, P., Tecniche regolative dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Torino, 1999; Rusciano, M.-Santoro Passarelli, G., Lo sciopero nei servizi essenziali. Commentario alla legge 12 giugno 1990, n. 146, Milano, 1991).
Ma se la l. 146 del 1990 privilegia il protagonismo e la responsabilità dell’autonomia collettiva anche per la puntuale conoscenza che solo quest’ultima può avere delle caratteristiche organizzative dei soggetti (pubblici o privati) deputati ad erogare i servizi, non per questo si astiene da un ruolo che potremmo definire di supplenza soprattutto per quanto riguarda alcuni vincoli procedurali (obbligo di comunicazione dei soggetti proclamanti a quelli erogatori e di questi all’utenza; contenuto minimo della comunicazione consistente nella durata, nelle motivazioni e nelle modalità di svolgimento; obbligo di preavviso non inferiore a 10 giorni ed escluso, al pari di quello di indicare la durata, in caso di scioperi in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità o della sicurezza dei lavoratori; obbligo di prevedere procedure di raffreddamento e conciliazione (obbligo assolto nel pubblico impiego con il protocollo d’intesa firmato tra ARAN e confederazioni rappresentative il 31 maggio 2001); obbligo di rarefazione in caso di scioperi proclamati da soggetti diversi in successione tra loro o incidenti sullo stesso servizio o bacino d’utenza; obblighi specifici nel settore del trasporto pubblico (fasce orarie escluse, collegamento isole); Zoppoli, A., la titolarità sindacale del diritto di sciopero, Napoli, 2006).
Un ruolo che, nato con prevalente funzione di orientamento dei contenuti dei contratti e dei codici, si è rafforzato a seguito delle modifiche apportate dalla legge del 2000 ed è svolto dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge, istituita dall’art. 12 della l. n. 146 del 1990 alla cui valutazione di idoneità si è aggiunto il potere di emanare, in caso di valutazione negativa, una regolamentazione provvisoria obbligatoria sia per le parti stipulanti che per gli altri soggetti fino alla successiva stipula di un contratto ritenuto dalla stessa Commissione idoneo a svolgere la funzione di contemperamento prevista dalla legge.
La vincolatività erga omnes del contratto collettivo dichiarato idoneo ha fatto porre un problema di eventuale contrasto con gli artt. 39 e 40 Cost. che la Corte ha però risolto in senso negativo. Infatti, secondo la sentenza del 14.10.1996, n. 344, non è rinvenibile un contrasto con l’art. 39 Cost. in quanto non si tratta di contratti normativi, né con l’art. 40 Cost. in quanto la riserva di legge «non esclude che la determinazione di certi limiti o modalità di esercizio … possa essere rimessa non solo a fonti statali sub primarie, ma anche alla contrattazione collettiva, purché con condizioni che garantiscano le finalità per le quali la riserva è stata disposta». In entrambi le argomentazioni, la Corte riconosce ai contratti di cui alla l. n. 146 del1990 una natura particolare dal momento che la stessa efficacia generalizzata è resa possibile dall’intervento di un organismo pubblico di garanzia che ne esprime un giudizio di idoneità/congruità rispetto alle esigenze di contemperamento prefissate dalla legge (Carinci, M.T., L’immagine della legge 146/90 nelle pronunce giurisprudenziali: l’affermazione del modello pubblicistico, in Quad. dir. lav. rel. ind., 2001, 189).
Tra le principali innovazioni introdotte dalla l. 11.4.200, n. 83 va annoverato un rafforzamento del sistema sanzionatorio, anch’esso incardinato intorno al ruolo della Commissione di garanzia, e che ha come possibili destinatari i comportamenti illeciti posti in essere da lavoratori, organizzazioni sindacali, dirigenti delle amministrazioni.
Anche in questo caso la strada dell’innovazione era stata tracciata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che con la sentenza 24.2.1995 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione dell’originale dettato dell’art. 4, co. 2 della l. n. 146 del 1990 nella parte in cui, confondendo potere disciplinare nell’ambito del rapporto di lavoro e sanzione funzionale alle finalità della legge sull’esercizio del diritto di sciopero, consentiva al datore di lavoro di irrogare direttamente le sanzioni previste anche nei confronti dei sindacati e non prevedeva invece che la sospensione dei benefici patrimoniali a favore delle associazioni sindacali avvenisse senza la preventiva indicazione da parte della Commissione, definito quale «soggetto super partes ad alta competenza».
Tale rafforzamento del ruolo sanzionatorio, che si accompagna al potere di deliberare direttamente nuove sanzioni nei confronti dei soggetti che non provvedano a irrogare quelle già deliberate ha conseguenze sulla stessa natura giuridica del regime sanzionatorio che si incardina radicalmente nel regime pubblicistico giustificato dall’interesse pubblico «alla repressione delle condotte illecite accertate nel procedimento valutativo dinanzi alla Commissione di garanzia» (Santoni, F., La Corte costituzionale e il regime sanzionatorio della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Scognamiglio, R., a cura di, Diritto del lavoro e Corte costituzionale, Napoli, 2006).
Il nuovo assetto di responsabilità, poteri e fonti per regolamentare l’esercizio del diritto di sciopero consente al legislatore del 1990 di capovolgere completamente il regime sanzionatorio in precedenza basato sull’applicazione di norme utilizzate solo per estensione alla fattispecie in esame (cfr. C. cost., 12.1.1977, n. 4) – come nel caso della precettazione prevista dal Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. unico della legge comunale e provinciale) – o su norme, anch’esse riconducibili al regime fascista, che la giurisprudenza della Corte costituzionale si era preoccupata di devitalizzare con riferimento allo sciopero ma che non si era spinta fino al punto da deliberarne l’abrogazione – come nel caso degli artt. 330 e 333 c.p.
La precettazione diventa così uno strumento che mette in grado un livello del potere esecutivo di intervenire anche in caso di esercizio legittimo – e secondo le regole di fonti valutate idonee da parte della Commissione – del diritto di sciopero «quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona (….) che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dall’alterazione del funzionamento dei servizi pubblici …».
Il ricorso alla precettazione può, quindi, essere determinato anche da ragioni contingenti ed esterne alle modalità di esercizio dello sciopero, ragioni per così dire di carattere ambientale, che possono provocare quel pregiudizio grave ed imminente che l’ordinanza di precettazione è chiamata a prevenire. Il contenuto dell’ordinanza (che è adottata a seguito di segnalazione della Commissione o nei casi di necessità e urgenza direttamente dai livelli competenti del potere esecutivo), infatti, non ha funzione esclusivamente proibitiva, ma può contenere indicazioni e misure atte – anche fuori dalle regole definite dai contratti collettivi – a consentire lo sciopero nella delicata situazione venutasi a determinare e, comunque, dopo l’espletamento di un tentativo di conciliazione.
La stretta maglia di regole e procedure che governano la libertà e la responsabilità di tutti i soggetti nell’esercizio del diritto di sciopero e nell’adozione dell’ordinanza di precettazione conduce anche le sanzioni per mancato rispetto dell’ordinanza nell’ambito del regime amministrativo.
«Soggetto super partes ad alta competenza», la Commissione di garanzia è collocata dal legislatore della l. n. 146 del 1990 (e ancor più dopo le modifiche apportate dalla l. n. 83 del 2000) al centro di un complesso sistema di relazioni con tutti i soggetti individuali e collettivi, privati, amministrativi ed istituzionali destinatari della disciplina, ed è chiamata a svolgere funzioni valutative, autorizzative, sanzionatorie, conciliative, di analisi e segnalazione.
La complessità delle funzioni assegnatele non ne riduce l’impatto come reale momento di equilibrio degli interessi coinvolti. Al pari di come il principio di contemperamento, inverandosi nelle fonti, deve guidare l’esercizio di diritti potenzialmente in contrasto e favorire la convivenza sociale, la Commissione di garanzia è chiamata sul piano pratico dei rapporti tra soggetti a garantire il contemperamento degli interessi coinvolti, soprattutto se e qualora il loro perseguimento da parte dei diversi attori possa vanificare gli obiettivi della stessa legge.
Tra i soggetti collettivi che soprattutto dopo la riforma del 2000 hanno consolidato la loro interlocuzione con la Commissione va sottolineato il ruolo riconosciuto alle associazioni degli utenti alle quali è riconosciuta la facoltà di richiedere alla Commissione di aprire il procedimento di valutazione dei comportamenti di organizzazioni sindacali o enti erogatori, di agire in giudizio nei confronti di organizzazioni e enti erogatori che non abbiano rispettato le regole di contemperamento, di fornire alla Commissione dati e informazioni utili alla sua azione, di essere consultate nella procedure di valutazione di idoneità dei contratti collettivi.
Si tratta, in questo senso, di una funzione soprattutto di valutazione costante e diffusa di decisioni (art. 13, co. 1, lett. a, comportamenti (art. 13, co. 1, lett. h), contrasti (art. 13, co. 1, lett. b), conflitti (art. 13, co. 1, lett. c), dissensi (art. 14), inadempimenti (art. 13, co. 1, lett. d) che la Commissione si preoccupa in primo luogo, in prima persona o segnalandone l’opportunità a terzi soggetti (art. 8; art. 13, co. 1, lett. f), di conciliare e poi eventualmente, e con le stesse modalità, di sanzionare (art. 13, co. 1, lett. i).
Costituzione; R.d. 19.10.1930, n. 1398; R.d. 3.3.1934 n. 383; d.lgs. lgt. 23.11.1944, n. 369; l.11.7.1978, n. 382; l. 29.3.1983, n. 29; l. 12.6.1990, n. 146;l. 11.4.2000, n. 83.
Carinci, M.T., L’immagine della legge 146/90 nelle pronunce giurisprudenziali: l’affermazione del modello pubblicistico, in Quad. dir. lav. rel. sind., 2001, 189; D’Antona, M., Crisi e prospettive della regolamentazione extralegislativa del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Riv. giur. lav. 1991, I, 417; Pascucci, P., Tecniche regolative dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Torino, 1999; Rusciano, M., Diritto di sciopero e assetto costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, 49; Rusciano, M.-Santoro Passarelli, G., Lo sciopero nei servizi essenziali. Commentario alla legge 12 giugno 1990, n. 146, Milano, 1991; Santoni, F., La Corte costituzionale e il regime sanzionatorio della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Scognamiglio, R., a cura di, Diritto del lavoro e Corte costituzionale, Napoli, 2006; Zoppoli, A., la titolarità sindacale del diritto di sciopero, Napoli, 2006.