sciopero
Astensione organizzata dal lavoro di un gruppo più o meno esteso di dipendenti del settore pubblico o privato, per la tutela di comuni interessi e diritti di carattere economico, politico o sindacale. Rappresenta la principale forma di autotutela dei lavoratori. Storicamente costituiva la loro arma principale contro i proprietari dei mezi di produzione nella lotta di classe.
Il diritto di s. è sancito dall’art. 40 della Costituzione, che demanda alla legge ordinaria la funzione di disciplinarne l’esercizio; tuttavia, mancando a tutt’oggi una legge generale al riguardo, fatta eccezione per alcune norme particolari per gli addetti agli impianti nucleari (d.p.r. 185/1964, artt. 49 e 129), per il personale di assistenza al volo (l. 42/198, art. 40) e per la disciplina dello s. nei servizi pubblici essenziali (l. 146/1990), la regolamentazione di alcuni aspetti dello s. resta affidata alle organizzazioni sindacali e all’intervento del giudice o dei ministeri di volta in volta competenti. L’esercizio del diritto di s. dà luogo alla sospensione della corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro. Il rapporto lavorativo resta invece in vigore in relazione ad altri aspetti, quali le prestazioni erogate dagli enti previdenziali. Il datore di lavoro che impedisca o ostacoli la partecipazione dei lavoratori allo s. è sanzionabile per condotta antisindacale.
In relazione alla natura e ai fini, si distingue tra s. economico, attuato dai lavoratori per motivi di ordine economico (per es., aumenti salariali); s. politico, indetto per esercitare pressione sul potere politico in relazione a specifici temi; s. di protesta, contro provvedimenti considerati lesivi di determinati diritti o interessi; s. di solidarietà, a sostegno di uno specifico intrapreso da altri lavoratori.
Si distinguono diverse tipologie di s.: lo s. generale, nel caso vi partecipino tutte le categorie di lavoratori; lo s. di categoria, limitato a una sola categoria; lo s. a oltranza, quando si protrae fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati; lo s. a scacchiera, quando prevede l’astensione dal lavoro in reparti alternati e in tempi successivi; lo s. a fischietto, quando il momento d’inizio non viene reso noto in anticipo, bensì stabilito per ogni singolo reparto dell’azienda dal responsabile sindacale; lo s. a braccia incrociate, che ha luogo quando i lavoratori interrompono l’attività di lavoro senza tuttavia abbandonare il posto; lo s. a singhiozzo, che si svolge a intervalli irregolari, spesso non preannunciati, di breve durata; lo s. bianco, consistente nell’applicazione pedantescamente scrupolosa dei regolamenti, in modo da ostacolare o rallentare lo svolgimento dell’attività.
Con la l. 146/1990, successivamente modificata dalla l. 83/2000, il legislatore ha introdotto una regolamentazione specifica per i lavoratori impiegati nel settore dei servizi pubblici essenziali. La ratio di questa normativa va individuata nella necessità di contemperare l’esercizio del diritto di s. di alcuni lavoratori con la tutela dei beni costituzionalmente garantiti all’insieme della popolazione, alla cui soddisfazione sono diretti i servizi pubblici essenziali, espressamente e tassativamente elencati all’art. 1 della l. 146/1990. Questi sono: il diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza, la libertà di circolazione, il diritto all’assistenza e alla previdenza sociale, il diritto all’istruzione, la libertà di comunicazione, e i servizi volti all’approvvigionamento di beni di prima necessità.
Dal punto di vista economico, lo s. risulta inefficiente perché implica perdite nette per entrambe le parti (paradosso di Hicks). Se gli agenti economici sono razionali, infatti, l’accordo dovrebbe essere raggiunto ex ante senza dovere incorrere nei costi dello sciopero. Per giustificare l’esistenza degli s., è necessario introdurre l’ipotesi di mancanza di informazione perfetta o di comportamento ‘quasi-razionale’ del sindacato (➔), che è mosso da considerazioni di natura politica e sociale.