SCIOPERO (App. II, 11, p. 799)
Il diritto di s., proclamato dall'art. 40 della costituzione e relativo ad una astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo, sèguita ad essere oggetto di una notevole elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in attesa di una legge, la quale valga a discriminare il concetto di s. legittimo, che si tende a identificare con lo s. a fini contrattuali, attuando un completo parallelismo tra disciplina di categoria ed esercizio del diritto di sciopero. I principali problemi di politica legislativa riguardano non solo le finalità dello s., ma anche quali lavoratori siano ad esso legittimati, con particolare riferimento alla posizione dei dipendenti statali e degli addetti a servizî pubblici essenziali, come pure la forma dello sciopero, con particolare riferimento all'obbligatorietà di un preavviso e di procedure conciliative, e all'esclusione di determinate forme (non-collaborazione, occupazione dei locali dell'impresa, ecc.).
Quanto alla serrata, intendendo come tale la sospensione di attività da parte di una o più imprese con l'intento di influire sulle condizioni di lavoro in esse praticate, il silenzio della costituzione va interpretato come esclusione del relativo diritto. D'altra parte, una volta abrogato l'ordinamento corporativo, la serrata viene a valere come manifestazione di un generale ed aprioristico diritto di libertà: pur essendo penalmente lecita, la serrata dà tuttavia luogo a un inadempimento degli obblighi che, dalla stipulazione del contratto di lavoro, derivano all'imprenditore, con conseguente applicabilità delle relative sanzioni.
Per la liceità penale della serrata si è infatti pronunciata la Corte costituzionale (sentenza del 4 maggio 1960), alla quale era stata proposta la questione di legittimità costituzionale relativa allo stabilire se l'art. 502 (1° comma) cod. pen., posto con altre norme a tutela dell'ordinamento corporativo, fosse in contrasto con il sistema di libertà sindacale e col sistema di libertà dell'iniziativa economica privata sanciti dagli artt. 39, 40 e 41 della costituzione. Attenendosi solo al principio della libertà sindacale comprensivamente intesa e comprendente anche l'esercizio del diritto di s., la Corte ha stabilito l'incompatibilità con tale principio, e con la generale natura democratica dell'ordinamento attuale, delle norme penali a suo tempo disposte a diretta tutela dell'ordinamento corporativo: di conseguenza, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 502 (1° comma) cod. pen. (divieto della serrata), in riferimento agli artt. 39 e 40 della costituzione; ed ha altresì dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 502 (2° comma) cod. pen. (divieto dello s.).
Bibl.: G. A. Brioschi e F. Setti, Lo sciopero nel diritto, Milano 1949; L. Riva-Sanseverino, Diritto sindacale, 3ª ed., Roma 1956, p. 406 ss.; V. Simi, Il diritto di sciopero, Milano 1956; J. Scotto, Il diritto di sciopero, Roma 1958; F. Santoro Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, 12ª ed., Napoli 1960, n. 22 ss.