scontrino fiscale
Documento valido a fini fiscali, prodotto dal registratore di cassa (cosiddetto misuratore fiscale), contenente, oltre al corrispettivo di spesa, il numero di matricola del registratore, la denominazione dell’esercizio, la partita IVA e l’indirizzo dell’emittente, i corrispettivi riferiti a ogni singolo bene acquistato, il numero progressivo, la data e l’ora di emissione.
Lo s. f. va rilasciato al cliente da pubblici esercenti che non abbiano l’obbligo di rilasciare fattura o ricevuta fiscale. I documenti fiscali (scontrino, fattura e ricevuta) attestano l’assolvimento dell’IVA. Gli esercenti tenuti all’emissione dello s. f. sono i commercianti al dettaglio, gli artigiani e i prestatori di servizi a questi assimilati (albergatori, somministratori di alimenti e bevande, addetti al trasporto di persone, merci e bagagli). In linea di massima i commercianti al dettaglio sono sempre tenuti all’emissione dello scontrino fiscale. I prestatori di servizi, invece, devono emettere lo s. f. solo quando non è richiesto un documento fiscale alternativo. Ricevute e fatture fiscali, infatti, se la prestazione è erogata nell’ambito dell’attività professionale o commerciale, consentono di portare in deduzione l’IVA pagata. La mancata emissione dei documenti fiscali consente agli esercenti di occultare il reddito (➔ anche evasione fiscale) e di maturare illegittimi rimborsi IVA.