scorporo
Operazione con cui una parte di beni, mobili o immobili, viene scorporata dalla consistenza globale. Lo s. di azienda consiste, più in particolare, nel trasferimento di un ramo d’azienda o di altri cespiti in favore di un’altra azienda, come corrispettivo della sottoscrizione o dell’acquisto delle azioni emesse da questa o delle sue quote (➔ anche acquisizione; fusione). Il trasferimento può essere disposto anche a favore di una società per azioni o a responsabilità limitata, a tal fine costituita da quella che effettua lo s., dal momento che è possibile costituire unilateralmente tali tipi societari. Quando l’azienda beneficiaria dello s. preesiste, si applica la disciplina dei conferimenti in natura. La differenza fra s. e scissione (➔) risiede nel fatto che nel primo caso le partecipazioni nella società conferitaria vengono acquisite dalla società conferente in cambio dell’acquisizione da parte di questa di azioni o quote sociali, per cui nel patrimonio sociale della conferente vi saranno azioni o quote in luogo del patrimonio conferito; nella scissione parziale, invece, le azioni o quote delle società beneficiarie vengono acquisite direttamente in capo ai soci della società scissa in proporzione della partecipazione detenuta, con corrispondente riduzione o azzeramento del patrimonio della società scissa.