contabili, scritture
Registrazioni o rilevazioni che permettono di rappresentare i movimenti economici e/o finanziari di un’azienda a seguito di un’operazione, con l’obiettivo di evidenziare l’andamento della gestione sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale. Il termine c. deriva dall’utilizzo del conto come strumento fondamentale della rilevazione.
Il metodo della partita doppia (➔), adoperato già nel Medioevo per rilevare le operazioni aziendali, fu sviluppato dalle compagnie mercantili della fine del 1200, le quali avevano necessità di uno strumento che consentisse di dare evidenza delle posizioni di debito e credito, della consistenza del magazzino e della composizione del capitale. All’epoca, le rilevazioni venivano tenute a mano, su libri che risultavano tra loro collegati perché relativi alla stessa impresa. Le scritture potevano riferirsi sia a valori, sia a quantità fisiche. L’obiettivo principale è la rappresentazione del risultato economico di periodo e sul capitale di funzionamento, nonché sulle posizioni di credito e debito che si originano dalle operazioni.
L’art. 2214 del c. c. italiano sancisce l’obbligatorietà della tenuta delle scritture c. e della loro raccolta in libri. Con l’avvento dell’elaborazione elettronica dei dati (art. 2215 bis c.c.), le stampe dei libri su supporti cartacei – se vengono effettuate – lo sono unicamente per adempiere agli obblighi di legge, per rispettare cioè gli adempimenti che il legislatore richiede, in quanto le scritture c. costituiscono anche un modo per accertare se le operazioni aziendali sono riportate correttamente e se il risultato di periodo e il capitale di funzionamento sono determinati in modo adeguato. Per gli imprenditori, le scritture c. obbligatorie (ex art. 2214 c.c.) sono: il libro giornale, nel quale vengono registrati quotidianamente e in modo analitico tutti i movimenti contabili riguardanti l’esercizio dell’impresa; il libro degli inventari, che evidenzia la situazione patrimoniale dell’impresa anno dopo anno; le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (come il libro mastro tipologico e non cronologico, il libro cassa, il libro magazzino, il libro fidi ecc.). Il libro mastro, che raccoglie tutti i conti, non viene invece esplicitamente menzionato dal legislatore, ma la sua tenuta è di fondamentale importanza per lo svolgimento di una contabilità ordinata, essendo questo il libro che raccoglie tutti i conti, con i relativi addebitamenti e accreditamenti. Le modalità di tenuta delle scritture e i contenuti delle stesse sono disciplinati all’art. 2215 c.c. e seguenti. Le società di capitali devono tenere anche il libro soci, dove sono annotati nome e cognome dei titolari delle azioni, il numero di azioni possedute da ciascuno, i versamenti eseguiti, e il libro delle assemblee. Il piccolo imprenditore, invece, non ha obblighi in materia di scritture contabili.