scudo anti-spread
<... sprèd> locuz. sost. m. – Meccanismo di difesa messo a punto dai ministri delle Finanze dei paesi della zona euro nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles del 28-29 giugno 2012 per sostenere la domanda di titoli dei paesi ‛virtuosi’ (ossia impegnati in politiche orientate al pareggio di bilancio e alla riduzione del debito pubblico) che risultano esposti ad attacchi speculativi a causa dell’elevato livello del loro debito pubblico o dell’effetto di contagio da altri paesi, con l’obiettivo di comprimere l’allargamento dello e contrastare l’innalzamento artificiale e ingiustificato dei tassi di rifinanziamento del loro debito. Lo scudo anti-spread prevede l’utilizzo del fondo salva stati (v. ESM), previa richiesta dello Stato interessato e a seguito della firma di un accordo (Memorandum of understanding), per acquistare titoli di Stato sul mercato primario (ossia direttamente in asta del Tesoro) o su quello secondario (nel quale si scambiano titoli già emessi) per importi predefiniti a priori e su tutte le scadenze (con priorità per quelle più lunghe). Le operazioni sono gestite dalla Banca centrale europea (BCE) che svolge un ruolo di mera mediazione, senza quindi accollarsi perdite o guadagni connessi ad acquisti e vendite di titoli. Per dare maggiore efficacia allo scudo anti-spread e aggirare il nodo della dotazione limitata del fondo salvastati, che potrebbe rilevarsi insufficiente a fronte di fenomeni ampi di contagio, nel settembre 2012 la BCE ha annunciato che, su richiesta dei paesi in difficoltà e condizionatamente alla sottoscrizione del Memorandum of understanding, interverrà acquistando titoli di Stato sul mercato secondario con scadenza inferiore a 3 anni senza limiti fissati ex ante (v. OMT).