segreto bancario
Obbligo, cui sono tenuti gli istituti di credito, di non comunicare notizie relative all’attività di raccolta del risparmio e all’esercizio del credito del cliente, se non in presenza del consenso di quest’ultimo o di specifiche disposizioni di legge. Il s. b. opera a favore sia dei clienti della banca sia di coloro che si siano solo rivolti a essa senza stipulare alcun contratto. È un s. professionale, assimilabile a quello delle categorie dei medici o degli avvocati, che mira a tutelare la riservatezza del cittadino, vietando a chi lavora o ha lavorato in una banca di fornire informazioni a terzi.
L’istituto del s. b. ha radici storiche profonde e risponde non solo a finalità di tutela della riservatezza dei soggetti che entrano in contatto con il sistema bancario, ma anche a finalità pubblicistiche di incoraggiamento e tutela del risparmio. Nel nostro ordinamento non è presente una norma che positivamente sancisca un obbligo generale, pur non mancando disposizioni che ne presuppongono l’esistenza. Il fondamento giuridico del s. b. è da ricercarsi nel r.d. 375/1936 (legge bancaria) e nel testo rivisitato e sostituito dal d. legisl. 385/1993, in base al quale «tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del ministro dell’Economia e delle Finanze, e Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente». ● La disciplina normativa prevista in materia di trattamento dei dati personali, la cosidetta ‘legge sulla privacy del 2003’, ha inciso in maniera determinante sulla questione, in particolare per ciò che concerne la circolazione di informazioni interbancarie e infragruppo, in precedenza non coperte dal segreto. La legge ammette la circolazione di queste informazioni a condizione che l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali siano previamente informati, oralmente o per iscritto, riguardo i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione degli stessi. ● Modifiche in deroga al s. b. sono state introdotte dalla legge finanziaria del 2005 e con il d.l. 201/2011, che prevede (artt. 11 e 11 bis) controlli a tutto campo dei conti correnti e dei rapporti finanziari con banche, poste e ogni tipo di operatore finanziario, anche in assenza di specifiche indagini tributarie, sancendo per molti aspetti la fine del s. b. in Italia. Più in particolare, ai sensi di questa norma, dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari sono tenuti a inviare periodicamente all’anagrafe tributaria, lo strumento della amministrazione finanziaria che censisce tutti i contribuenti italiani, non solo dati anagrafici e codice fiscale relativi agli intestatari, ai delegati e al tipo di rapporto intrattenuto, ma anche tutti gli importi delle movimentazioni nei conti e tutte le operazioni fuori conto. Spesso il s. b. favorisce l’afflusso di denaro proveniente da attività illecite come il riciclaggio e l’evasione fiscale. Per questo motivo, e anche a seguito alla crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2007, quasi tutte le nazioni (e in parte anche la Svizzera, Paese in cui la tutela del s. b. è ben radicata), hanno annunciato iniziative per eliminare o quanto meno depotenziare le norme interne in materia di segreto bancario.