semplificazione dei riti processuali
semplificazióne dei riti processuali. – In generale, tendenza legislativa alla semplificazione delle complessità e diversità formali dei vari procedimenti civili, quali venutesi a stratificare all’interno dell’ordinamento in ragione dei diversi provvedimenti susseguitisi negli anni: invero, a una tendenza a lungo praticata di definire specifici procedimenti per ogni diversa categoria di diritti, si contrappone ora la preferenza alla riconduzione dei processi a poche strutture procedimentali, modelli. Di conseguenza, con quel medesimo sintagma, più in particolare, si richiama la riforma di cui al d. lgs. n. 150/2011, che ha dato attuazione all’art. 54, l. 69/2009, ove si disponeva che «il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale». La semplificazione è avvenuta secondo alcune fondamentali direttive (non sempre coerenti): a) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono stati ricondotti al rito del lavoro disciplinato dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ.; b) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono stati assimilati al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis cod. proc. civ.; c) tutti gli altri procedimenti sono stati riportati al rito ordinario di cui all’art. 163 e ss. codice procedura civile. Non sono stati coinvolti dalla riforma i processi speciali di cognizione disciplinati direttamente dal cod. proc. civ. e dal codice civile. Peraltro, a causa di quelle esclusioni di cui al 4° comma, lett. d), dell’art. 54 l. 69/2009, dalla risistemazione non poteva essere coinvolta significativa parte dei procedimenti speciali. Questo definisce la reale portata della riforma di semplificazione che appare non tanto quella di sottrarre determinate materie alla specialità della loro tutela, quanto di ricondurre il sistema all’unità del codice. La delega poneva poi un’ulteriore importante limitazione destinata a incidere in modo rilevante sulla semplificazione: la riconduzione a uno dei riti ‘modello’ non solo non poteva modificare i criteri di determinazione della competenza e della composizione dell’organo giudicante, ma pur non poteva comportare «l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile» (art. 54, 4° c., lett. c), l. del.). In questo modo si conferma la permanente specificità di ogni singolo rito e l’intendimento volto alla semplificazione da attuarsi mediante il riavvicinamento ai modelli base e la loro riconduzione all’unità strutturale del codice.