SENTENZA (XXXI, p. 393)
Sentenza civile. - Nel processo civile, quale è regolato dal codice proc. civ. 1942, la sentenza è di merito oppure assolutoria dall'osservanza del giudizio. Sentenza di merito è quella che accoglie e respinge la domanda; assolutoria dall'osservanza dal giudizio è la sentenza che dichiara di non poter provvedere in merito e quindi assolve il convenuto dal giudizio.
Il nuovo processo civile (v. processo, in questa App.) ha abolito la sentenza interlocutoria, cioè la sentenza mediante la quale il giudice dava provvedimenti per lo svolgimento del processo. Qualora la causa venga rimessa a decisione per definire un punto preliminare o pregiudiziale, il giudice che ritenga di superarlo e poter in seguito pronunziare in merito con una ulteriore istruttoria, dovrà pronunziare una sentenza parziale e contemporaneamente un'ordinanza se vuol dare provvedimenti istruttorî. La sentenza parziale non è impugnabile immediatamente, ma soltanto insieme alla sentenza definitiva (o soltanto dopo che il processo si è, in corso d'istruttoria, estinto), e previa dichiarazione di impugnazione da farsi nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza (art. 340) o nel ricorso per concessione o revoca di esecuzione provvisoria (art. 284).
Formalmente la sentenza è un atto scritto, è pronunziata in nome del popolo italiano, e deve contenere: l'indicazione del giudice che l'ha pronunziata, delle parti e loro difensori; le conclusioni delle parti e del Pubblico ministero se è intervenuto; la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto della decisione; il dispositivo, la data e la sottoscrizione del giudice. La mancanza di tali requisiti potrà produrre la nullità della sentenza; i motivi di nullità della sentenza soggetta ad appello o a ricorso per cassazione possono farsi valere solo nei limiti e con le regole proprie di tali mezzi d'impugnazione (art. 161). La sentenza può anche essere addirittura inesistente, nel qual caso nessun effetto produce; si ritiene che tale sia la sentenza non sottoscritta (come sembrerebbe dall'ultimo capoverso dell'art. 161), la sentenza pronunziata da chi non è giudice, la sentenza mancante dei nomi delle parti e quella di contenuto impossibile ad eseguirsi.
La sentenza nella quale il giudice sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo, può essere corretta col procedimento di cui all'articolo 288 e segg. La sentenza soggetta ad appello non è definitiva e non è neppure, di regola, esecutiva; essa può però esser dichiarata provvisoriamente eseguibile, con cauzione o senza; pendente l'appello può però chiedersi la revoca dell'esecutorietà, come pure può chiedersi che sia munita di esecutorietà una sentenza non tale.
La sentenza esiste come tale, ed è immutabile, non appena essa venga pubblicata, e cioè depositata dal giudice che l'ha pronunziata nella cancelleria. Da questo momento (che è certificato dal cancelliere sull'originale) decorre, per le sentenze impugnabili, il termine d'un anno entro il quale può proporsi l'impugnazione. La sentenza può essere (e lo è di solito) notificata a mezzo d'ufficiale giudiziario, ed in tal caso il termine per impugnarla decorre dal giorno della notifica ed è assai più breve del p recedente.
Bibl.: G. Chiovenda, Istituzioni di dir. proc. civ., Napoli 1930; A. Zanzucchi, Diritto proc. civ., 4ª ed., Milano 1946, I, p. 420, II p. 84 segg.; F. Carnelutti, Istituzioni di dir. proc. civ., Roma 1941, pp. 270-378 segg.; E. Redenti, Diritto processuale civile, I, Milano 1947, pp. 151 segg., 393 segg.; S. Satta, Diritto processuale civile, Milano 1948, pp. 121 segg., 229 segg.