SENTINELLA
- Soldato in armi, posto a salvaguardia di uomini, di cose o di luoghi di alta importanza spirituale o materiale. La sentinella deve osservare e far osservare, a ogni costo, la "consegna" ricevuta; la quale - per poter essere rigidamente applicata - va formulata in termini che non possano dar luogo a dubbie interpretazioni. Durante il servizio la sentinella eviterà, anche per un solo istante, di distrarre la mente dalla missione affidatale e terrà costantemente l'arma alla mano. La sentinella che si allontani dal suo posto, o non rispetti la consegna ricevuta, commette un reato, per il quale il codice penale militare italiano commina pene che possono giungere alla fucilazione, quando il fatto avvenga in tempo di guerra e abbia compromesso la sicurezza del posto o di altri militari. Contro chi tenti di recarle offesa, la sentinella ha l'obbligo di chiamare "all'armi" il corpo di guardia perché proceda all'arresto del colpevole. Nessuno può rivolgere alla sentinella la parola; nessuno, anche superiore in grado, può impartirle ordini diretti. Qualsiasi offesa recata alla sentinella costituisce reato, punibile con gravi sanzioni che possono giungere alla pena di morte se il fatto avvenga in tempo di guerra e a mano armata. È fatto obbligo al personale di truppa delle forze armate di rendere onore alla sentinella e di salutarla militarmente.