Il sequestro cd. liberatorio rientra tra le quelli che l’art. 687 c.p.c. definisce in rubrica «Casi speciali di sequestro» (pur disciplinando la norma soltanto questo «caso»). L’indubbia specialità (rispetto al sequestro giudiziario e a quello conservativo) non toglie che il sequestro liberatorio abbia natura cautelare, sebbene svolga una funzione coincidente con quella degli istituti di diritto sostanziale volti alla liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio.
L’art. 687 c.p.c. dispone: «Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta». La rubrica della norma (Casi speciali di sequestro) sembra indicare che si tratti di una figura non assimilabile né al sequestro giudiziario né al sequestro conservativo (al limite, in certi casi, al sequestro “presso se stessi”); in ogni caso, deve affermarsi la sua natura cautelare, nonostante la (parziale) coincidenza della sua funzione con quella degli istituti di diritto sostanziale volti alla liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio (cfr. Guarnieri, G., Il sequestro giudiziario e il sequestro liberatorio, in Il processo cautelare, a cura di G. Tarzia e A. Saletti, Padova, 2011, 97; più di recente, in senso contrario alla natura cautelare, v. Trabace, S., Il sequestro cd. liberatorio (art. 687 c.p.c.), Bari, 2011, 193 ss.).
La fattispecie normativa è caratterizzata innanzi tutto dalla sussistenza di una «controversia». Il termine è stato variamente inteso. Infatti, per coloro che identificano completamente, sul piano funzionale, il sequestro liberatorio e gli istituti della mora credendi (artt. 1206 ss. c.c.), la nozione di «controversia» corrisponde a quella di causa o giudizio pendente, come risulterebbe dal confronto dell’art. 687 c.p.c. con gli art. 1209 ss. c.c. e, in particolare, con l’art. 79 disp. att. c.c. (secondo cui «se non vi è giudizio pendente», «il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, è nominato …, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile». Cfr. Falzea, A., L’offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947, 312; Cattaneo, G., Mora del creditore, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1973, 211). Secondo altri, perché vi sia «controversia» non è affatto necessario che sia già stato instaurato un processo, essendo sufficiente un contrasto tra le parti, determinato anche dal mero rifiuto del creditore di ricevere l’offerta fatta dal debitore (Cfr. Guarnieri, G., Il sequestro giudiziario, cit., 97; De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro (art. 687 c.p.c.), in I procedimenti sommari e speciali, a cura di S. Chiarloni e C. Consolo, II, Torino, 2005, 1102; Bove, M., In tema di sequestro speciale ex art. 687 c.p.c., in Giust. civ., 1986, I, 3222).
Secondo un orientamento giurisprudenziale, il sequestro liberatorio può essere concesso se vi sia stata offerta formale (artt. 1208 e 1209 c.c.) o non formale (art. 1214 c.c.) (v. App. Reggio Calabria, 17.2.2005, in Giur. mer., 2005, I, 2355. Nel senso che presupposto indefettibile è che il debitore abbia effettivamente offerto la somma a suo avviso dovuta per l’estinzione del proprio debito, ma che essa sia stata rifiutata perché ritenuta insufficiente, o perché vi sia controversia sull’obbligo o sul modo di pagamento, v. Cass., 10.1.2003, n. 198, in Arch. giur. circ., 2003, 401. Cfr. anche Cass., 17.6.1997, n. 5410, in Foro it. Rep., 1997, voce Sequestro conservativo, n. 66). Secondo altro orientamento, è sufficiente la messa a disposizione della cosa controversa, senza l’osservanza di particolari formalità (v. App. Bologna, 3.4.1996, in Foro it., 1996, I, 2903).
Una parte della dottrina ritiene che esistano due tipi di sequestro liberatorio: il primo, che presuppone la volontà del debitore di adempiere la prestazione; il secondo (cd. sequestro “difensivo”), nel quale, al contrario, il debitore contesta la sussistenza del debito o il modo della prestazione (in tal senso, v. De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro, cit., 1103 ss. Su quest’ultimo tipo, v. Trib. Milano, 13.12.1990, in Foro it., 1991, I, 3436, con nota di V. Varano).
In effetti, l’art. 687 c.p.c. sembra alludere a due situazioni distinte, poiché riferisce la «controversia», da un lato, all’«obbligo», dall’altro, al «modo del pagamento o della consegna» o alla «idoneità della cosa offerta». Nel primo caso, il sequestro avrebbe la finalità di evitare la mora debendi: il debitore che contesta in radice il proprio obbligo, ciononostante chiede il sequestro del bene oggetto della prestazione per sottrarsi alle conseguenze negative del proprio inadempimento nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa creditoria (Ricci, G.F., Diritto processuale civile, III, Torino, 2008, 240); dunque, egli offre o mette a disposizione il bene stesso soltanto in via sospensivamente condizionata all’accertamento della sussistenza del suo obbligo (Redenti, E., Diritto processuale civile, II ed., Milano, 1954, 56). A questa tesi si obietta che il debitore sarebbe libero di usufruire di una comoda «scappatoia» rispetto agli effetti della propria mora (Satta, S., Commentario del codice di procedura civile, IV, 1, Milano, 1968, 234), offrendo soltanto un «surrogato dell’adempimento» (Luiso, F.P., Diritto processuale civile, IV, VI ed., 2011, 245), poiché, infatti, una volta sottoposto il bene a sequestro, al creditore non è dato conseguirlo, se non a seguito della sentenza che accerta la sussistenza dell’obbligo (Fornaciari, M., Spunti per un inquadramento del sequestro ex art. 687 c.p.c., in Corr. giur., 2005, 1723 ss.; Bove, M., In tema di sequestro, cit., 3223. In senso critico, v. anche Trabace, S., Il sequestro cd. liberatorio, cit., 136, 139). A tali obiezioni si replica che il sequestro ex art. 687 c.p.c. è soltanto idoneo a liberare il debitore dal rischio connesso all’impossibilità sopravvenuta e dagli oneri di custodia del bene; invece, è escluso che esso possa comportare, in caso di accertamento con sentenza della sussistenza dell’obbligo e, quindi, dell’inadempimento, l’esonero del debitore dal risarcimento del danno (De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro, cit., 1112 s.). L’utilità del sequestro dovrebbe essere letta, piuttosto, in chiave “difensiva” (o recuperatoria) (De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro, cit., 1103 ss.; Bove, M., In tema di sequestro, cit., 3223; Cantillo, M.-Santangeli, F., Il sequestro nel processo civile, Milano, 2003, 458). Il debitore, nell’ipotesi in cui contesti il proprio obbligo, certamente intende evitare la mora debendi, ma vuole anche cautelare il proprio credito di natura restitutoria – eventualmente anche in ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive – per l’eventualità di soccombenza del creditore nel giudizio a cognizione piena (in senso critico rispetto a questa ricostruzione v. Trabace, S., Il sequestro cd. liberatorio, cit., 146 ss.). Nel secondo caso, il sequestro liberatorio persegue la finalità liberatoria in senso stretto. A fronte del rifiuto da parte del creditore di ricevere la prestazione, a causa della ritenuta sua inidoneità o della irregolarità delle modalità con le quali sia stata offerta, il debitore ha interesse a liberarsi dal vincolo obbligatorio.
La natura cautelare del rimedio in esame impone al giudice di valutare la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sebbene l’art. 687 c.p.c. non fornisca chiari elementi (v. Trib. Roma, 12.3.2003, in Trusts, 2003, 577; Trib. Milano, 29.5 2000, in Banca borsa, 2001, II, 110, con nota di Giusti, G., Note in tema di sequestro liberatorio ed usurari età sopravvenuta del tasso di interesse; Trib. Prato, 4.5.1988, in Foro it., 1989, I, 2298). Con particolare riguardo al fumus boni iuris, occorre tenere distinta l’ipotesi in cui sia chiesto il sequestro in funzione liberatoria da quella in cui sia chiesto in funzione “difensiva”. Nel primo caso, si discute circa la idoneità della prestazione offerta ovvero del modo di pagamento o della consegna. Nel secondo caso, è controverso l’obbligo e, pertanto, il fumus è rappresentato dalla fondatezza delle contestazioni sollevate dal ricorrente (cfr. De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro, cit., 1119).
La già rilevata natura cautelare del sequestro liberatorio comporta l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c., direttamente e non previa verifica di «compatibilità» ex art. 669 quaterdecies c.p.c., trattandosi di provvedimento previsto nella sezioni II del capo III del codice di rito, dedicato ai «procedimenti cautelari», sebbene sussistano taluni dubbi interpretativi in ordine all’attuazione, dal momento che gli artt. 677, 678 e 679 c.p.c., fatti salvi dall’art. 669 duodecies c.p.c., sono dettati espressamente in funzione dei sequestri giudiziario e conservativo (nel senso dell’applicabilità in via analogica delle disposizioni dettate in tema di sequestro giudiziario, v. Andrioli, V., Commento al codice di procedura civile, IV, III ed., Napoli, 1964, 220). Allo stesso tempo, sembra doversi escludere l’applicazione dell’art. 669 duodecies c.p.c., se non nella parte in cui stabilisce che il giudice può determinare le modalità di attuazione della misura cautelare. Può ritenersi, peraltro, applicabile in via analogica l’art. 79, ultimo co., disp. att. c.c., secondo cui, nel caso del sequestro ex art. 1216 c.c., «la consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente» (in tal senso, v. anche De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro, cit., 1128; Mastropaolo, F., Il sequestro come vicenda dell’obbligazione, Milano, 1984, 117).
Va precisato, inoltre, che la legittimazione a richiedere il sequestro ex art. 687 c.p.c. spetta al debitore in ogni caso; deve negarsi, pertanto, la legittimazione del creditore (v. Trabace, S., Il sequestro cd. liberatorio, cit., 214 ss.; De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro, cit., 1112; Cantillo, M.-Santangeli, F., Il sequestro, cit., 459. Contra, v. Andrioli, V., Commento, IV, cit., 219; Nardo, G.N., Il sequestro speciale cd. liberatorio, in Studi in memoria di Angelo Bonsignori, I, Milano, 2004, 477; Grasso, E., Sequestro liberatorio e compensazione, in Riv. dir. proc., 1991, 1115, nt. 5, e Zumpano, M., Sequestro conservativo e giudiziario, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 119). Allo stesso modo, deve negarsi che il sequestro ex art. 687 c.p.c. possa essere disposto d’ufficio, poiché altrimenti si consentirebbe un’ingiustificata intrusione del giudice nella vicenda del rapporto sostanziale (v. Della Croce, A., Sequestro liberatorio, cit., 219; De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro, cit., 1114 s.; Mastropaolo, F., Il sequestro liberatorio, cit., 31 ss.; contra, v. Trabace, S., Il sequestro cd. liberatorio, cit., 223 ss.).
Si discute in ordine all’ammissibilità del sequestro ex art. 687 c.p.c. in presenza di un titolo esecutivo giudiziale recante la condanna del debitore. Il problema si potrebbe porre nelle ipotesi in cui il sequestro venga chiesto in funzione “difensiva”, quando cioè vi sia contestazione da parte del debitore sull’esistenza di un suo obbligo nei confronti del creditore. Infatti, il debitore potrebbe utilizzare la misura per impedire al creditore di soddisfare coattivamente la sua pretesa. Invero, nel caso in cui l’azione esecutiva sia stata già promossa, deve escludersi l’ammissibilità del sequestro, stante l’operatività di altri rimedi in favore del debitore esecutato volti a scongiurare il rischio che il provvedimento cautelare intenderebbe prevenire, quali il versamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario ed il deposito della somma richiesta ex art. 494 c.p.c., la sospensione ex art. 283 c.p.c., e la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., nonché, nel caso specifico di titolo esecutivo provvisorio ex art. 648 c.p.c., l’imposizione di cauzione al creditore ex art. 648, co. 2, c.p.c.. L’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c. rappresentano le sedi per le contestazioni del debitore relative al diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata o alla pignorabilità dei beni e alla regolarità formale e alle nullità del processo esecutivo (cfr. De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro, cit., 1121; Trabace, S., Il sequestro cd. liberatorio, cit., 271; Mastropaolo, F., Il sequestro liberatorio, cit., 190 ss.; Della Croce, A., Sequestro liberatorio: casi, esecuzione e il «conflitto tra cautele», in Giust. civ., 1990, II, 221; Guarnieri, G., Il sequestro giudiziario, cit., 106, nt. 70).
Diversamente, se il titolo esecutivo non sia stato ancora azionato, sembra non potersi delineare una sovrapponibilità dell’azione esecutiva con quella cautelare. Il debitore potrebbe in tal modo dimostrare la propria solvibilità; sottrarsi agli oneri relativi alla custodia; evitare il discredito commerciale o professionale; imporre al creditore di aggredire i beni sequestrati in quanto siano sufficienti alla sua soddisfazione (in tal senso, v. De Cristofaro, M., Casi speciali di sequestro, cit., 1122. V. anche, per l’ammissibilità, Mastropaolo, F., Il sequestro liberatorio, cit., 194 ss.).
Fonti normative
Artt. 1206 ss. c.c.; art. 687 c.p.c.
Bibliografia essenziale
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