Abstract
L'organizzazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro è stata profondamente rivista a seguito dell'approvazione di uno dei decreti attuativi del cd. Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro approvata a cavallo del 2014 e del 2015.
Con tale riforma, il sistema delle politiche attive è stato riorganizzato, mediante l'affidamento a un soggetto di nuova costituzione – l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive – del compito di raccordare i diversi livelli di competenza in materia.
La riforma rilancia, inoltre, alcuni concetti molto innovativi in tema di politiche attive: la necessità di raccordare tutti gli operatori pubblici e privati, l'accreditamento dei soggetti che erogano servizi per l'impiego, il meccanismo di condizionalità, e il reinserimento professionale mediante strumenti sperimentali quale l'assegno di ricollocazione.
L'organizzazione del mercato del lavoro è disciplinata in maniera completa dal d.lgs. 14.9.2015, n. 150, uno dei decreti attuativi del cd. Jobs Act.
L'art. 1 del decreto introduce la nozione di «rete dei servizi per le politiche del lavoro», definendone i contorni concreti e le regole di funzionamento.
Secondo la norma, fanno parte della rete diversi soggetti pubblici e privati: l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito Anpal), le strutture regionali per le politiche attive del lavoro, l'Inps, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito, l'Inail, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità, le Agenzie private per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, i fondi interprofessionali per la formazione continua e quello bilaterale per il settore dei lavoratori somministrati, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol – ora denominata Inapp) e Italia Lavoro S.p.A., il sistema delle Camere di commercio e, infine, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Tutti questi soggetti, secondo la norma, concorrono alla promozione dell'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale, sanciti dalla Costituzione, ed assicurano il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, come previsto dall'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Questo concorso, prosegue la norma, si deve attuare mediante l'erogazione di servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
Si tratta, a ben vedere, di impegni di natura meramente programmatica, che non mutano gli ambiti di competenza e operatività attribuiti dalla legge alle singole strutture ed enti che fanno parte della rete, ma che comunque servono ad orientare l'azione amministrativa ed interpretare le norme di legge verso uno scopo costituzionalmente orientato.
Il d.lgs. n. 150/2015 non si limita a definire quali sono i soggetti e i compiti della rete dei servizi, ma assegna anche alcuni soggetti importanti compiti di indirizzo e coordinamento. In particolare, l'art. 1 fissa in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di svolgere attività di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia. Tali compiti non possono essere esercitati, tuttavia, in via esclusiva; la norma – con l'evidente intenzione di fare salve l'ambiguo riparto di competenza tra Stato e Regioni previsto dalla carta costituzionale – chiarisce che analogo ruolo di indirizzo viene svolto dalle regioni medesime e dalle province autonome, per le parti di rispettiva competenza.
Accanto ai compiti di indirizzo politico, il d.lgs. n. 150/2015 individua anche i compiti di coordinamento concreto della rete; tali compiti devono essere svolti dall'Anpal, l'Agenzia nazionale istituita con lo stesso provvedimento, che viene chiamata a svolgere un delicato lavoro di bilanciamento con le competenze regionali, che devono comunque essere fatte salve.
Ai sensi dell'art. 2, l'attività di indirizzo viene svolta dal Ministero mediante l'emanazione di un decreto (redatto dopo aver raggiunto un'apposita intesa in Conferenza Stato-regioni) che fissa le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive; tale decreto, precisa la legge, deve prestare particolare attenzione alla durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio e alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Il decreto specifica, inoltre, i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, e fissa alcuni standard minimi di servizio (i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, e i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo).
Le competenze del Ministero del lavoro – a parte quelle già ricordate in materia di indirizzo politico sulla rete dei servizi – sono elencate nell'art. 3 del d.lgs. n. 150/2015. La norma assegna al Ministero il potere di indirizzo e vigilanza sull'Anpal, le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e i poteri in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.
La vigilanza sull'Anpal viene svolta mediante l'emanazione di un parere preventivo su alcuni atti dell'Agenzia (circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento, modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione, atti di programmazione relativi a progetti comunitari).
Su altri temi il percorso è inverso; l'Anpal formula una proposta, ma questa viene adottata dal Ministero, con proprio atto. Questo meccanismo è previsto per la definizione del concetto di «offerta di lavoro congrua», la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive e servizi pubblici per il lavoro, il collocamento dei disabili e l'inserimento lavorativo degli stranieri.
Il Ministero, infine, esercita poteri di indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali e dai fondi bilaterali per i lavoratori somministrati.
Il d.lgs. n. 150/2015 assegna un ruolo centrale, nella nuova organizzazione del mercato del lavoro introdotta con la riforma, all'Anpal. La costituzione dell’agenzia non deve in alcun modo comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (si prevede, infatti, che il suo funzionamento sia assicurato mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente).
L'Anpal è un soggetto dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio; l'Agenzia è, tuttavia, assoggettata alla vigilanza del Ministero del lavoro, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.
Dal punto di vista organizzativo, l'Anpal svolge la propria attività con personale proveniente in larga misura dal Ministero del lavoro, in quanto vengono trasferite presso il nuovo soggetto la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, prima della riforma operante preso il Ministero stesso.
L'Anpal subentra, inoltre, nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A., l'ente strumentale del Ministero per le politiche attive. Tale società non viene, tuttavia, soppressa, ma viene messa sotto il controllo (anche mediante l'unificazione degli organi amministrativi) dell'Agenzia, di cui diventa struttura di servizio con modalità in house.
Al fine di attuare sinergie logistiche, la legge assegna all'Anpal il compito di promuovere la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici: l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo; l'Inps, in relazione alla gestione coordinata dei sistemi informativi; l'Inail, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro; l'Inapp, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.
L'art. 9 del d.lgs. n. 150/2015 elenca i compiti e le funzioni che sono attribuite all'Anpal. L'Agenzia si occupa, innanzitutto, del coordinamento della gestione dell'Aspi, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati.
Inoltre, svolge importanti funzioni di carattere definitorio e amministrativo per l'attuazione delle misure di politica attiva: definisce gli standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva, determina le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati, definisce metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale, definisce le metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità.
L'Agenzia svolge, inoltre, importanti compiti di raccordo e gestione: coordina l'attività della rete Eures, promuove e coordina i programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, sviluppa e gestisce il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, gestisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati, gestisce i programmi operativi nazionali e programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni, vigila sui fondi interprofessionali per la formazione continua e gestisce il repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.
Un gruppo di compiti e funzioni riguarda le crisi aziendali: l'Anpal svolge, infatti, compiti di assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, gestisce programmi di reimpiego e ricollocazione, programmi per l'adeguamento alla globalizzazione e programmi sperimentali di politica attiva del lavoro.
La legge prevede, infine, la possibilità di ampliare la lista dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.
Il decreto che riforma le politiche attive ridefinisce anche – all'art. 10 – l'assetto organizzativo dell'Isfol (ora denominata Inapp), l'istituto per la formazione professionale dei lavoratori. L'ente, dotato di propria personalità giuridica ma soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro, viene ridisegnato come organismo che persegue attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro, sugli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro.
In questo ultimo ambito, l'ente, svolge, in particolare, compiti di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, verifica il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Anpal, analizza le spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione e studia tutte le politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro.
L'ente svolge, infine, attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore, e gestisce progetti comunitari, anche in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
L'art. 11 del d.lgs. n. 150/2015 cerca di trovare una difficile sintesi tra le esigenze di gestione unitaria, su tutto il territorio nazionale, dei servizi per l'impiego e delle politiche attive, e la necessità di rispettare le competenze regionali (che hanno prodotto tante inefficienze ma anche tante buone prassi) in materia. Lo strumento che dovrebbe garantire un equilibro tra queste contrapposte esigenze viene individuato nella "convenzione". Mediante tale atto, il Ministero del lavoro, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni e assicurare meccanismi coordinati di gestione amministrativa, potrà definire con ciascuna regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio di riferimento.
La convenzione dovrà rispettare alcuni principi generali, fissati dal d.lgs. n. 150/2015. Il primo – coerente con la ripartizione costituzionale delle competenze amministrative – impone l'attribuzione delle funzioni e dei compiti in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome.
Le convenzioni, inoltre, dovranno individuare, in capo alle strutture regionali, specifiche misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio di riferimento, assicurare la possibilità di fruire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla residenza e, infine, dovranno attribuire i capo alle regioni e alle province autonome i compiti di gestione dei servizi di collocamento per i disabili, e quelli di avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16, l. 28.2.1987, n. 56.
La legge precisa, infine, che alle regioni e province autonome restano assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, tra le quali rientrano l'identificazione della strategia regionale per l'occupazione, e l'accreditamento degli enti di formazione.
Le convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati.
L'art. 12 del decreto di riforma delinea le linee guida che devono essere seguite a livello regionale per la costruzione dei sistemi di accreditamento.
Le regioni devono definire i sistemi di accreditamento nel rispetto dei criteri stabiliti da un apposito decreto ministeriale (elaborato dal Ministero previa intesa con la Conferenza Stato-regioni) e nel rispetto di alcuni principi comuni. Il primo è quello della necessaria coerenza dei sistemi di accreditamento con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; questa indicazione si traduce nella necessità di evitare che per ottenere ciascuno dei due provvedimenti siano stabiliti requisiti scoordinati tra loro.
Inoltre, i sistemi di accreditamento dovranno individuare i requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, quelli di esperienza professionale degli operatori, dovranno stabilire l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo, assicurare il raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione e, infine, stabilire la procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con l'assegno di ricollocazione.
La legge riconosce alle Agenzie per il lavoro autorizzate a svolgere in diritto servizi di somministrazione e intermediazione su tutto il territorio, di ottenere un accreditamento che abbia analoga estensione nazionale.
L'elenco dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro è gestito dall'Anpal, che vi iscrive tutto gli operatori accreditati a livello nazionale.
Il d.lgs. n. 150/2015 riscrive la disciplina dei Fondi interprofessionale per la formazione continua.
Secondo la nuova normativa, l'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, previa verifica della conformità alle finalità che devono essere perseguite da tali soggetti dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori e dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'Anpal.
L'organizzazione dei servizi per l'impiego è definita nell'art. 18 del d.lgs. n. 150/2015. Secondo la norma, allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati Centri per l'impiego.
Questi uffici erogano nei confronti di alcune platee specifiche di cittadini (disoccupati e lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali a rischio di disoccupazione) alcune specifiche attività:
- orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- ausilio alla ricerca di una occupazione, entro tre mesi dalla registrazione;
- orientamento specialistico, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni formativi, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro;
- orientamento all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- gestione di incentivi all'attività di lavoro autonomo e alla mobilità territoriale;
- gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura;
- promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.
La legge, esplicitando un concetto già apparso nella normativa preesistente, specifica che le regioni e le province autonome svolgono le attività sopra elencate anche mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati; viene tuttavia precisato che i privati devono erogare i servizi sulla base dei costi standard definiti dall'Anpal, e deve essere garantito in ogni caso all'utente facoltà di scelta.
Ai fini dell'applicazione delle misure di politica attiva, sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro costituito dall'ANPAL, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (art. 19, d.lgs. n 150/2015). La dichiarazione al portale può essere fatta al momento del licenziamento o della perdita del lavoro, ma anche prima, al momento del ricevimento della comunicazione qualora sia ancora pendente il periodo di preavviso.
Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
Una volta che la persona si iscrive al portale unico del lavoro, si svolge la fase più importante della presa in carico, la cd. profilazione (art. 19, d.lgs. n. 150/2015). Si tratta di una valutazione, effettuata dal sistema informatico in via automatizzata sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, con la quale gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe, che ne indica il livello di occupabilità.
La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.
Dopo aver effettuato la registrazione al portale unico, i lavoratori disoccupati devono confermare lo stato di disoccupazione, contattando il centro per l'impiego competente per territorio, con le modalità definite dal centro stesso, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione telematica (in alternativa è prevista una convocazione diretta da parte del centro).
L'incontro presso il centro per l'impiego ha lo scopo di effettuare una seconda profilazione e di stipulare un patto di servizio personalizzato (art. 20, d.lgs. n. 150/2015).
Tale patto deve contenere alcuni elementi minimi: l'individuazione di un responsabile delle attività, la definizione del profilo personale di occupabilità, l'individuazione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti, con la relativa tempistica, la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività e, infine, la definizione delle modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile.
Il disoccupato, inoltre, deve dare nel patto una disponibilità esplicita a partecipare ad alcune attività (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, altre iniziative di politica attiva) e deve impegnarsi ad accettare eventuali «congrue offerte di lavoro».
Se nel termine di 60 giorni dalla registrazione il disoccupato non viene convocato dal centro per l'impiego, ha diritto di chiedere l'avvio della procedura finalizzata al riconoscimento dell'assegno di ricollocazione.
Un problema storico delle misure di politica attiva del lavoro consiste nel loro scarso collegamento con le politiche passive; in tutti i sistemi moderni, il godimento degli ammortizzatori sociali e degli altri trattamenti di sostegno al reddito collegati con lo stato di disoccupazione è subordinata alla partecipazione attiva del soggetto alle misure formative proposte dal servizio per l'impiego, e all'accettazione delle eventuali proposte di lavoro coerenti con il proprio profilo. Al fine di rafforzare tale meccanismo – noto come condizionalità – l'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015 stabilisce che le domande dirette all'Inps per ottenere un trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di disoccupazione (Aspi, Naspi, trattamento per i collaboratori Dis-Coll e mobilità), equivalgono a dichiarazione di immediata disponibilità.
Pertanto, una volta ricevuta la domanda del trattamento, l'Inps la trasmette all'Anpal, che la inserisce nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Dopo aver presentato la domanda per la prestazione di sostegno al reddito, il disoccupato deve contattare il centro per l'impiego entro 15 giorni (anche in questo caso è prevista in alternativa la convocazione a cura del centro) per stipulare il patto di servizio.
Sempre nell'ottica di rafforzare la condizionalità, la norma subordina il diritto al godimento dell'Assegno di disoccupazione (Asdi) allo sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.
Tutti beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito devono attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato; sono previste sanzioni specifiche per le condotte inadempienti. I percettori di Aspi, Naspi e mobilità che non si presentano, senza un giustificato motivo, alle convocazioni del centro per l'impiego subiscono la decurtazione o la decadenza (dalla terza assenza) del trattamento (sanzioni di forma analoga sono previste per i percettori dell'Asdi).
Anche la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, senza un giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (e non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi).
La perdita dello stato di disoccupazione deve essere prontamente comunicata dal centro per l'impiego all'Anpal ed all'Inps, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
Il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità non riguarda solo le prestazioni di sostegno al reddito erogate in favore dei soggetti che hanno perso il lavoro. Un meccanismo di obblighi e sanzioni è previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 150/2015 anche per i percettori di ammortizzatori in costanza di rapporto; inoltre, sono previsti alcuni adattamenti necessari in relazione alle diverse situazioni.
I lavoratori dipendenti per i quali opera una riduzione di orario devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa dal centro per l'impiego.
Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il patto di servizio personalizzato può essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Una delle misure più innovative e discusse della riforma delle politiche attive è l'assegno di ricollocazione (Art. 23, d.lgs. n. 150/2015).
Con questa definizione si fa riferimento a un trattamento che può essere riconosciuto ai disoccupati percettori della (Naspi) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi.
L'assegno è riconosciuto su richiesta del disoccupato, da presentare al centro per l'impiego, ed ha un importo graduato in funzione del profilo personale di occupabilità; la somma è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi pubblici e privati accreditati, secondo una scelta libera del disoccupato, per l'ottenimento di un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.
L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
Il servizio deve essere richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere alcune condizioni minime:
- l'affiancamento di un tutor;
- il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione;
- l'impegno del disoccupato a svolgere le attività individuate dal tutor e ad accettare l'offerta di lavoro congrua;
- l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività formative o una offerta di lavoro congrua;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
L'Anpal ha il compito di disciplinare le modalità concrete di utilizzo e gestione dell'assegno; la legge fissa i criteri che devono essere rispettati mediante tale disciplina:
- riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’economicità dell'attività;
- graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
- obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, e di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.
L'Anpal realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità; per lo svolgimento di tale attività è prevista l'istituzione di un apposito sistema informatico, al quale i centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio.
In caso di criticità, L'Anpal segnala al soggetto le opportune azioni correttive; decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'Agenzia può revocare la facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.
La definizione di offerta di lavoro congrua è di competenza del Ministero, che provvede su proposta dell'Anpal. Tale definizione deve essere approvata nel rispetto dei seguenti principi, definiti dall'art. 25 del d.lgs. n. 150/2015:
- coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata della disoccupazione;
- retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.
Il d.lgs. n. 150/2015 individua quali norme del medesimo decreto devono essere considerate «livelli essenziali delle prestazioni»; si tratta di una definizione importante, in quanto comporta l'obbligo di garantire tali livelli in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Sono considerate come livelli essenziali le norme in materia di organizzazione dei servizi a livello regionale e criteri per la stipula delle convenzioni (art. 11, co. 1, lett. da a a d), servizi e misure di politica attiva del lavoro (art. 18), patto di servizio (art. 20), termini per l'esercizio della condizionalità (art. 21, co. 2) e assegno di ricollocazione (art. 23).
L'art. 13 del d.lgs. n. 150/2015 tenta nuovamente di accelerare il processo di costruzione di un moderno sistema informativo del lavoro. La norma prevede che, in attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, L'Anpal tenta di mettere in connessione i sistemi regionali esistenti, cercando di valorizzare e riutilizzare le strutture che esistono. Si prevede, in tale ambito, la realizzazione di un sistema informativo «unitario» e di un portale unico, che dovrebbe servire per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
La norma individua in maniera analitica quali sono i sistemi informativi che dovranno essere utilizzare per costruire il sistema informativo unitario: il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, e il sistema informativo della formazione professionale.
Al fine di raccogliere le informazioni destinate al fascicolo elettronico del lavoratore, l'art. 15 del d.lgs. n. 150/2015 attribuisce all'Anpal il compito di istituire e gestire un albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome; la medesima Agenzia deve realizzare, in cooperazione con i diversi enti locali e ministeri competenti, un sistema informativo della formazione professionale, nel quale siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.
D.lgs. 14.9.2015, n. 150.
Falasca, G., I servizi privati per l’impiego, Milano, 2005; Falasca, G., Manuale di diritto del lavoro, Milano, 2016; Ichino, P.-Sartori, A., L’organizzazione dei servizi per l’impiego, in Il mercato del lavoro, Brollo M., a cura di, Padova, 2012, 122 e ss.; Varesi, P.A., Riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, in Previdenza, Mercato del lavoro, Competitività, Magnani, M.-Pandolfo, A.,-Varesi, P.A., Torino, 2008, 39-244; Varesi, P.A., Politiche attive e servizi per l’impiego, in Il libro dell’anno del diritto 2013, Roma, 2013, 396 e ss.