servizio pubblico
Insieme dei s. che lo Stato fornisce direttamente o indirettamente al fine di garantire l’interesse generale e i diritti fondamentali dei cittadini e di assicurare un adeguato livello di protezione sociale e di cultura della popolazione. La quantità offerta e i prezzi dei s. p. o, nella terminologia comunitaria, s. d’interesse generale, sono stabiliti dallo Stato perché altrimenti (se lasciati cioè al mercato o alla libera fornitura da parte degli individui) non sarebbero disponibili nella misura necessaria e ai prezzi desiderati. Alcuni s. d’interesse generale non sono destinabili alla vendita, altri invece sono venduti sul mercato (questi ultimi sono chiamati s. d’interesse economico generale nella terminologia comunitaria).
Il s. p. comprende i s. di interesse economico generale, i s. sociali e i s. dell’istruzione. I s. sociali comprendono a loro volta la sanità, la previdenza, l’assistenza a lungo termine, i s. per l’occupazione e per l’edilizia popolare.
Alcuni di questi s. sono forniti gratuitamente, altri dietro il pagamento di un corrispettivo, peraltro slegato dai costi e quindi insufficiente a coprirli. Alcuni di questi s. sono forniti direttamente dall’amministrazione, altri dai privati. Obiettivo delle politiche pubbliche in questi settori è garantire un’adeguata fornitura del s. e, al contempo, evitare gli sprechi che possono essere associati al finanziamento pubblico. Per es., anche in assenza di un mercato e anche se gli utenti effettivamente non pagano di tasca propria il s., far dipendere il bilancio di chi lo fornisce dalle scelte degli utenti tende a favorire l’efficienza e a promuovere la qualità. Tuttavia occorre prestare attenzione a quello che effettivamente gli utenti desiderano e vigilare affinché questa concorrenza tra fornitori alternativi effettivamente conduca al miglioramento del benessere collettivo e non semplicemente al miglior soddisfacimento di esigenze individuali non sempre socialmente benefiche (scuola che fornisce un diploma di maturità senza dover studiare; medico di base che prescrive le medicine che il paziente gli chiede e così via).
S. di interesse generale nei quali la copertura dei costi viene realizzata in larga parte tramite la vendita nel mercato, anche se talvolta le autorità pubbliche offrono una compensazione finanziaria al fornitore. Fanno parte dei s. d’interesse economico generale i s. di pubblica utilità (trasporto ferroviario, marittimo e aereo, telecomunicazioni, elettricità, gas, servizio postale ecc.) e i s. pubblici locali (trasporto locale, servizio idrico, smaltimento dei rifiuti ecc.).
I s. di pubblica utilità (ingl. public utility) sono stati interessati, a partire dagli anni 1990, da intensi processi di riforma, spesso di origine comunitaria (➔ elettricità, regolamentazione della; Ferrovie dello Stato; telecomunicazioni; Poste Italiane) che hanno consentito in molti settori il superamento dei monopoli legali (fino al recente passato estesi all’intera catena verticale), favorendo la concorrenza e la differenziazione del prodotto, e riducendo sensibilmente l’area del s. universale. Evoluzioni diverse hanno subito i s. p. locali, caratterizzati da estese aree di monopolio naturale; gli interventi di riforma succedutisi dal 2000 in poi hanno riguardato soprattutto le modalità di scelta del fornitore. Inoltre, mentre la liberalizzazione dei mercati nei s. di pubblica utilità è stata realizzata principalmente tramite iniziative comunitarie, la riforma dei s. p. locali ha un’origine soprattutto nazionale, anche se innescata da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che impediva agli Stati membri di affidare senza una gara pubblica la gestione di un s. di interesse economico generale, a meno che l’amministrazione non decidesse di svolgerlo essa stessa tramite i propri dipartimenti. La normativa comunitaria lascia liberi gli Stati membri di definire i s. d’interesse economico generale, anche se per alcuni settori, quali per es. le comunicazioni elettroniche, l’energia elettrica, il gas, i trasporti e i s. postali, esistono specifiche disposizioni europee. Tuttavia i trattati comunitari stabiliscono che eventuali benefici di cui gode il fornitore, per es. l’esclusiva nella fornitura del s., debbano essere giustificati dal perseguimento della specifica missione affidatagli. Ciò non implica affatto che il s. possa essere riservato in esclusiva a un monopolista, ma che, per es., i costi del s. universale, se a carico dell’impresa, siano in parte condivisi con i concorrenti. Le normative comunitarie stabiliscono un tetto all’ammontare di sussidi pubblici che le imprese fornitrici di s. d’interesse economico generale possono ricevere come compensazione degli obblighi di s. p. cui sono sottoposte. In particolare occorre che i sussidi coprano solo ed esclusivamente i costi del s. universale non coperti dai ricavi (per es., un Comune può stabilire per ragioni sociali un prezzo del biglietto del trasporto locale che non consenta la copertura dei costi di fornitura) e che l’impresa che fornisce il s. sia efficiente. Per quest’ultimo aspetto, le norme comunitarie ipotizzano l’efficienza nel caso in cui il s. sia assegnato tramite gara. Altrimenti lo Stato membro deve dimostrare che i costi rimborsati siano quelli che un’impresa gestita efficientemente avrebbe sostenuto per la fornitura del s. universale.