PEDIO, Sesto (Sextus Pedius)
Giurista romano di età incerta (fra Nerone e Adriano); della sua vita nulla sappiamo di positivo, e nemmeno possiamo stabilire se abbia appartenuto all'una o all'altra delle due scuole, sabiniana e proculiana.
Dalle citazioni di giuristi posteriori si ricava che scrisse un commentario all'editto pretorio, in circa 40 libri, e uno all'editto degli edili curuli; si discute se le citazioni relative a una sua opera de stipulationibus non alludano piuttosto alla parte dell'opera maggiore, nella quale erano commentate le stipulazioni pretorie. Dalle teorie e opinioni ascrittegli, nonché dal rispetto col quale lo si cita, s'induce che fu giurista finissimo, particolarmente esperto nel ricavare da fattispecie delicate principî non ancora intravvisti dalla precedente dottrina.
Bibl.: U. Tydemann, De Pedio iurisconsulto, Lovanio 1822; C. Ferrini, S. P., in Riv. ital. scienze giur., I (1886), p. 34 segg. (e in Opere, II, Milano 1929, p. 39 segg.); O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsia 1889, col. i segg.; P. Krüger, Geschichte der Quellen und der Litteratur des römischen Rechts, 2ª ed., Monaco-Lipsia 1912.