share
Con significato generico, parte o quota di qualsiasi tipo di proprietà comune indivisibile. In particolare, parte del capitale finanziario di una società di capitali sotto forma di azione.
Con l’espressione golden s. si intende una quota del capitale che conferisce al detentore privilegi particolari (per es., il diritto di veto sulle scelte aziendali cruciali). La golden s. ha assunto notevole importanza come istituto giuridico che conferisce al governo di uno Stato sovrano poteri speciali nella governance di una società oggetto di un procedimento di privatizzazione, con il quale sia stata ceduta ad altri investitori la quota di controllo o di larga maggioranza della società stessa. In Italia la materia è stata regolata dai decreti della presidenza del Consiglio del 10 giugno 2004 e del 20 maggio 2010, e successivamente, anche per tenere conto di rilievi e contestazioni mossi a tali decreti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (➔ p), dalla l. 56/2012. L’obiettivo di questa legge è la tutela dell’interesse collettivo attraverso il conferimento al governo di poteri speciali di intervento sulle società il cui operato ha riflessi sulla difesa o sulla sicurezza nazionale o che rivestono un ruolo di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. In particolare, nel nuovo quadro normativo, tali poteri risultano giustificati solo in presenza del concreto pericolo che venga arrecato grave pregiudizio agli interessi nazionali nel campo della difesa e della sicurezza sociale. In questi casi, i poteri speciali consistono nell’imposizione di specifiche condizioni o nella possibilità di opporsi all’acquisto di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica in tale campo, e nel porre il veto all’adozione di delibere assembleari in capo a suddette imprese, come quelle relative allo scioglimento della società, a trasformazioni e fusioni e a cambiamenti dell’oggetto sociale. Nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni le società che abbiano deliberato modifiche della titolarità, fusioni o scissioni devono notificarle innanzitutto al governo, il quale può anche imporre precisi requisiti a operazioni societarie in grado di compromettere la sicurezza e il funzionamento degli impianti e delle reti o esercitare poteri di veto all’acquisizione di partecipazioni significative (almeno un ventesimo del capitale sociale) di investitori extraeuropei per le società operanti nel settore (➔ anche golden share).
La s. economy si definisce come un sistema economico in cui il salario del lavoratore è in parte determinato da particolari indicatori, per es. profitti, fatturato e tasso di produttività dell’impresa di cui il lavoratore fa parte. La remunerazione dei dipendenti è costituita da un ammontare fisso e da una quota variabile correlata all’andamento di tali indici sulla situazione economica dell’impresa, tenendo conto della diversa propensione al rischio di questa rispetto a quelli. Secondo M.L. Weitzman, questo tipo di retribuzione, che comporta una quota di partecipazione al profitto (e alle perdite) a favore (o a carico) del lavoratore, assicura un maggiore livello di occupazione in presenza di contrazioni della domanda del bene rispetto a mercati caratterizzati da salari rigidi (➔ anche share economy).