shari'a
(ar. «strada») Nel lessico islamico e coranico è la «strada rivelata», e quindi la legge sacra, non elaborata dagli uomini ma imposta da Dio. La s. è interpretata e sviluppata dal diritto islamico a partire dalle sue fonti canoniche, che sono il Corano e la , ricorrendo poi a strumenti supplementari (insieme costituiscono i cd. usul al-fiqh, «le radici del diritto») per tutto quello che nelle fonti non è detto esplicitamente e univocamente, nell’ambito delle possibilità umane e tenendo conto dell’approssimazione inevitabile. La s. si estende a ogni atto umano, da quelli individuali e interiori, legati alla devozione e al culto, a quelli esteriori, che comprendono tutte le attività connesse all’interazione sociale, dalla sfera personale a quella comunitaria a quella politica. Ogni atto è classificabile secondo una scala di accettabilità rispetto alla religione, che vede al primo posto le obbligazioni di fede (i cd. «pilastri dell’islam»), all’ultimo gli atti vietati. In questo senso, la s. comprende anche il diritto penale, nel quale le categorie criminali vedono al primo posto i delitti contro Dio, ossia l’apostasia e la blasfemia, quindi l’adulterio, il consumo di bevande alcoliche, il furto e la rapina. Per questi la s. stabilisce pene severe (hudud) fino alla morte, mentre l’omicidio – condannato nel caso la vittima sia musulmana – prevede un complesso sistema di compensi (la cd. legge del taglione) da corrispondere alla famiglia della vittima. La s. e il suo diritto sono stati la legge degli Stati islamici fin dai primi califfati arabi; abolita quasi ovunque negli Stati moderni, sotto l’influsso della modernizzazione e del nazionalismo laico, la s. è stata sostituita da sistemi giuridici che ricalcano quelli europei, con l’eccezione notevole, nel mondo sunnita, dello Stato saudita. Dagli anni Settanta del sec. 20° tuttavia, è in corso un processo di reintegrazione, parziale o totale, della s. come fonte del diritto, sull’onda dell’islamismo radicale. Tale processo ha condotto, per es., l’Egitto, nel 1980, a dichiarare la s. la principale fonte della legislazione, e l’Iraq, nel 2005, a porre la religione islamica fra le fonti legali fondamentali.