SICAV [Societa di Investimento a Capitale Variabile]
SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) Società di intermediazione finanziaria che svolgono, sotto forma di S.p.a., attività continua di offerta pubblica (➔) di titoli azionari allo scopo di investire in valori mobiliari il patrimonio collettivo in tal modo raccolto; sono state istituite con d. legisl. 84/1992 e la materia è stata successivamente razionalizzata dal d. legisl. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, ➔ TUF).
In Italia, l’attività di gestione del risparmio collettivo è per legge riservata in via esclusiva alle SICAV e alle SGR (➔), che la esercitano dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Banca d’Italia e sentito il parere della CONSOB. Le SICAV rientrano nella categoria dei cosiddetti Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (➔ OICR) assieme ai fondi comuni di investimento (➔ fondo comune di investimento). Si differenziano però da questi ultimi in quanto l’investitore acquista non quote di partecipazione del fondo, bensì titoli azionari emessi dalla SICAV, divenendone pertanto socio con diritto di voto. Da ciò dipende il carattere variabile del patrimonio («Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società», art. 45, 1° co., TUF) delle SICAV, che non dispongono di capitale nominale in senso stretto; in particolare, il capitale di una SICAV è soggetto alle potenziali richieste di entrata (nuove sottoscrizioni) e/o di uscita (attraverso azioni di riscatto) dalla società da parte dei soci-risparmiatori e dipende anche dall’effetto di plusvalenze e minusvalenze realizzate nel corso della gestione. A differenza dei fondi, in questo caso si ha una perfetta coincidenza tra il patrimonio dei soci-risparmiatori e quello amministrato dalla SICAV stessa (oppure da una SGR che abbia ricevuto una delega gestionale). Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore, non hanno valore nominale, ma il loro valore è fissato al momento della sottoscrizione in 5 euro o in un importo superiore deciso dalla Banca d’Italia e in seguito varia in relazione a quanto previsto dallo statuto.
Allo scopo di evitare potenziali conflitti di interesse, la Banca d’Italia, oltre a esercitare potere di vigilanza e a richiedere trasparenza nella gestione patrimoniale, ha dettato diverse norme prudenziali che prevedono alcuni limiti all’investimento (per es. soglie all’investimento in strumenti di uno stesso emittente o di altri facenti capo al medesimo gruppo), oppure limiti all’acquisto di titoli collocati da società appartenenti al gruppo della SICAV.
Anche le SICAV, come ogni altro intermediario finanziario attivo sul territorio europeo (banche, SGR, SIM, altre società di investimento e i consulenti finanziari) sono tenute a rispettare, a partire dal 1° novembre 2007, una nuova normativa in materia di prestazione di servizi di investimento e di organizzazione dei mercati: la Markets in Financial Instruments Directive (➔ MiFID), direttiva comunitaria 2004/39/CE. In seguito alle problematiche insorte dopo la crisi finanziaria 2007-08 è in atto un progetto di revisione della MIFID relativa ai servizi di investimento (MIFID 2), che potrebbe essere completato entro il primo semestre 2013.