• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

SILENZIO

di Guido Donatuti - Enciclopedia Italiana (1936)
  • Condividi

SILENZIO

Guido Donatuti

. Diritto. - Indica nell'uso tecnico giuridico il comportamento di chi non contraddice o non si oppone a una proposta o a un atto altrui.

Diritto romano. - Questo comportamento nelle fonti romane non significa né consenso, né dissenso; esso manifesta soltanto patientia, quando chi tace si trovi in condizione da potersi giuridicamente e fisicamente opporre a un atto altrui e abbia conoscenza di questo atto La patientia, secondo i giuristi romani si distingue dalla voluntas vera e propria per essere qualcosa di meno.

Questa affermazione, tuttavia, parrebbe in contrasto con numerose decisioni delle stesse fonti, in cui la patientia e il silenzio sono rispettivamente equiparati alla volontà e al consenso. Fermo restando il principio che il silenzio non equivale a consenso, quelle decisioni delle fonti, in cui nei risultati pratici si vedono attribuiti al silenzio gli effetti del consenso, si spiegano come prodotto della libera interpretazione giurisprudenziale o come creazione di organi quasi legislativi, che procedettero all'equiparazione stessa non già seguendo criterî logico-giuridici, ma solo in base a criterî di utilità sociale, non riducibili a principio. D'altra parte, la lettura dei passi, in cui è negata quella distinzione logica e la patientia appare forma di voluntas e il silenzio di consenso, prova soltanto che i giuristi romani non sempre osservarono rigidamente la proprietà di linguaggio che di solito osservavano e raccomandavano. Quando la compilazione giustinianea si studiò da un punto di vista esclusivamente dommatico e l'interprete si trovò in presenza, tanto di passi in cui era affermata la distinzione teorica e pratica fra il silenzio e il consenso, quanto di passi in cui era l'affermazione contraria, sorse, naturalmente, il problema di sapere se e quando il silenzio potesse valere consenso.

Diritto italiano. - Non esistono speciali disposizioni che determinino in generale il valore del silenzio. Di fronte agli articoli di legge, che attribuiscono al silenzio efficacia di consenso, sta aperto il problema pratico se quelle statuizioni abbiano carattere di ius singulare o non piuttosto possano considerarsi quali particolari applicazioni di un principio generale. Se l'indagine storica delle decisioni delle fonti romane non è fallace, non vi può essere dubbio ad accogliere come esatta la soluzione di coloro, i quali sostengono l'eccezionalità dei casi in cui al silenzio è attribuita la stessa efficacia del consenso e che perciò negano si possa procedere a estensioni analogiche delle statuizioni legislative.

Bibl.: O. Ranelletti, Il silenzio nei negozi giuridici, in Riv. ital. scienze giuridiche, XIII (1892), p. i segg.; V. Simoncelli, Il silenzio nel diritto civile, in Rend. Ist. Lombardo, XXX (1897), p. 253 segg.; G. Pacchioni, Il silenzio nella conclusione dei contratti, in Riv. dir. commerciale, II (1906), p. 23 segg.; S. Perozzi, Il silenzio nella conclusione dei contratti, ibid., I (1906), p. 509 segg.; A. Sraffa, Il silenzio nella conclusione dei contratti, in Giurisprudenza italiana, IV (1908), p. 353 segg.; P. Bonfante, Il silenzio nella conclusione dei contratti, in Scritti giuridici varii, Torino 1921, III, p. 150 segg.; B. Dusi, Istituzioni di diritto civile, ivi 1929, I, p. 131; G. Donatuti, Il silenzio come manifestazione di volontà, in Studi in onore di P. Bonfante, IV, Milano 1930, p. 459 segg.; C. Magni, Il silenzio nel dir. canonico, in Riv. di dir. privato, IV (1934), p. i segg.

Vedi anche
sapére sapére L'insieme delle conoscenze che si sono acquisite con lo studio o attraverso l'esperienza, o che comunque si possiedono. giurista Esperto del diritto, ossia colui che esercita un'attività professionale avente come oggetto la scienza giuridica (avvocato, giudice, notaio, professore). Il giurista, attraverso lo studio e l'interpretazione dei principi e delle regole posti a fondamento del diritto, ne individua il senso adeguato ai ... giurisprudenza In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno. In senso più ristretto e tecnico, l’insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti di uno Stato interpretano le leggi applicandole ai ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Vocabolario
silènzio
silenzio silènzio s. m. [dal lat. silentium, der. di silens -entis, part. pres. di silēre «tacere, non fare rumore»]. – 1. a. Assenza di rumori, di suoni, voci e sim., come condizione che si verifica in un ambiente o caratterizza una determinata...
silenzióso
silenzioso silenzióso agg. [dal lat. tardo silentiosus, der. di silentium «silenzio»]. – 1. a. Di luoghi e di tempo, in cui non si sente alcun rumore o suono: una casa s.; una notte silenziosa. b. Di cosa e oggetto, che non fa rumore, che...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali