SIMONIA
Delitto che consiste nel traffico delle cose spirituali, cioè nella compera e nella vendita, o nella permuta di beni spirituali con un valore materiale, con l'intenzione determinata, in una almeno delle parti contraenti, che il prezzo materiale attribuisca un vero diritto sul bene spirituale, come se tra loro corresse una quasi-parità di valore. Le parole: compravendita, permuta, non sono da intendersi in senso stretto, ma largo, cioè per qualsiasi convenzione o patto, in cui, almeno dalle circostanze, compaia che un bene temporale sia dato o accettato quale prezzo di un bene soprannaturale. Il nome è derivato da Simone Mago (v.).
La malizia di questo delitto consiste nell'equiparazione, che si fa, d'un bene spirituale e soprannaturale con un bene materiale e temporale, come se il valore di questo potesse raggiungere il valore dell'altro. Tale equiparazione costituisce vilipendio, profanazione, e quindi ingiuria per i beni spirituali, che vengono abbassati al livello delle cose terrene; e perciò la simonia è classificata tra i peccati di sacrilegio. Essa è di due specie: una di diritto naturale e divino, e l'altra di diritto positivo ecclesiastico. La prima si distingue dalla seconda per l'oggetto, che è come la merce del patto, e per il prezzo che viene dato. Nella simonia di diritto divino l'oggetto del patto è un bene o intrinsecamente spirituale, come sono i sacramenti, la giurisdizione ecclesiastica, la consacrazione, le indulgenze; oppure è una cosa temporale, ma strettamente unita con una spirituale, sì che non può esistere senza di questa, come sarebbe un beneficio ecclesiastico, che è composto da un ufficio sacro e dal diritto di percepire i redditi dei beni temporali, che costituiscono la dote dell'ufficio. Altri casi si possono dare, in cui un bene soprannaturale non viene messo direttamente sulla bilancia e paragonato con un bene temporale, ma esiste un vero pericolo di avvicinarsi a tale irriverenza verso cose spirituali, e per tale motivo l'autorità ecclesiastica li proibisce. È il caso della simonia della seconda specie, ossia di diritto ecclesiastico, che è empia non intrinsecamente, ma per proibizione positiva estrinseca da parte dell'autorità competente. Si ha quando si dànno beni spirituali per altri beni spirituali, oppure cose temporali connesse con cose spirituali per altre cose temporali pur esse unite con cose spirituali, e talvolta anche cose temporali per cose temporali.
La Chiesa fu sempre severissima contro il delitto di simonia. Molte delle lotte e persecuzioni sostenute dalla Chiesa lungo i secoli da parte dei principi e signori temporali si devono appunto alla sua condanna di ordinazioni simoniache e di nomine simoniache a uffici ecclesiastici. La Chiesa dichiara nulle tutte le nomine e le convenzioni simoniache; quanto alle sacre ordinazioni, non potendo annullarle in sé stesse, le annulla nei loro effetti. Il codice prevede il delitto di simonia ai canoni 728, 2327, 2392, 2371.