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SIMULAZIONE

di Giovanni PUGLIESE - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
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SIMULAZIONE (XXXI, p. 818)

Giovanni PUGLIESE

Il cod. civ. del 1942 ha formulato esplicitamente il principio da lungo tempo pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza pratica, che il contratto e il negozio unilaterale ricettizio, quando siano simulati, non producono effetti, mentre possono invece avere valore il contratto e il negozio che le parti abbiano voluto concludere sotto l'apparenza di quelli simulati (art. 1414).

Il codice precisa che l'inefficacia si manifesta "tra le parti". In realtà il negozio simulato non produce effetti nemmeno verso i terzi, a meno che non abbiano acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente (art. 1415, 1° comma). Si tratta dunque propriamente di una nullità, che, come già si desumeva dall'art. 1319 del codice del 1865, non è opponibile ai terzi sopra indicati, salvo che abbiano trascritto o iscritto il loro atto di acquisto, relativo a immobili o mobili registrati, dopo la trascrizione de] la domanda diretta all'accertamento della simulazione (art.2652, n. 4 e 2690, n.1). Nel conflitto fra creditori del simulato alienante e creditori del simulato acquirente, che abbiano compiuto atti di esecuzione, sono preferiti i primi, purché il loro credito sia anteriore all'atto simulato (art. 1416, 2° comma).

Bibl.: E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino 1943, p. 248 segg.; G. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova 1947, p. 121 segg.; F. Messineo, Dottrina generale del contratto, 3ª ed., Milano 1948, p. 295 segg.; G. Pugliese, Sulla prescrittibilità dell'azione di simulazione relativa, in Foro Italiano, 1942, I, col. 501 segg.

Vedi anche
nullità nullità diritto 1. Diritto civile Situazione di invalidità del negozio giuridico, determinata da un vizio che rende il negozio stesso inidoneo a produrre i suoi effetti e quindi inefficace (art. 1418-24 c.c.). I vizi dai quali è determinata la nullita sono: a) la contrarietà a norme imperative; b) ... Buona fede In diritto civile, nonostante i riferimenti legislativi alla nozione, manca una definizione puntuale del fenomeno per ognuna delle fattispecie in cui ricorre. In sede di interpretazione si distingue tra buona fede in senso oggettivo e buona fede in senso soggettivo. La buona fede in senso oggettivo consiste ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ... compravéndita compravéndita Denominazione comune del contratto di vendita che ne pone in risalto i due elementi (alienazione e acquisto). La compravendita è infatti un contratto a prestazioni corrispettive (e dunque a titolo oneroso) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto ...
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Vocabolario
simulazióne
simulazione simulazióne s. f. [dal lat. simulatio -onis, der. di simulare «simulare»]. – 1. L’atto, il fatto di simulare; in partic., qualsiasi atto o atteggiamento che tende a far sorgere in altri un falso giudizio: il suo dolore, o il...
simulaménto
simulamento simulaménto s. m. [der. di simulare], non com. – L’atto del simulare, simulazione.
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