sindacato azionario
Particolare accordo tra gruppi di azionisti di una società per azioni finalizzato ad assumere atteggiamenti univoci durante le assemblee sociali. Questi contratti rientrano nella categoria dei cosiddetti patti parasociali disciplinati dall’art. 2341 bis del codice civile. In particolare, gli aderenti a un s. di voto si obbligano reciprocamente a votare tutti in modo uniforme, secondo l’accordo preso o secondo quanto deciso dalla maggioranza. Se un socio partecipante a tale s. assume decisioni differenti di voto, questo rimane giuridicamente valido ed egli risulta inadempiente solamente verso gli altri partecipanti. In ogni caso, un nuovo azionista non è obbligato ad aderire ad alcun s. azionario.
Una particolare forma di s. a. è il s. di blocco; coloro che vi aderiscono si vincolano a non alienare le proprie azioni oppure a farlo solamente rispetto a un altro partecipante al s. allo scopo di mantenere la stabilità decisionale di un gruppo di controllo.
In generale, il s. a. può essere sia a tempo indeterminato (con possibilità di recesso dopo preavviso di 6 mesi) sia a tempo determinato (tipicamente non superiore a 5 anni) e rinnovabile. In base all’art. 122 del TUF (➔) nelle società quotate e nelle loro controllanti, tali patti vanno comunicati alla società, ai risparmiatori e alla CONSOB (➔).