sindacato
s. m. – Associazione rappresentativa di lavoratori o datori di lavoro costituita con la finalità di tutelarne gli interessi in una dimensione superindividuale che si definisce collettiva. Per effetto della mancata attuazione dei commi 2°, 3° e 4° dell’art. 39 della Costituzione, che prevedono il riconoscimento della personalità giuridica ai sindacati registrati, da un punto di vista giuridico il s. deve oggi essere qualificato alla stregua di un’associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 e ss. cod. civ., con lo scopo tipico di tutelare l’interesse collettivo professionale degli iscritti. Ai sensi dell’art. 39, comma 1°, Cost., l’organizzazione sindacale è libera e ciò implica la libertà di costituire sindacati (pluralismo sindacale), la liberta dei singoli lavoratori di scegliere il s. cui aderire, la libertà dei singoli lavoratori di aderire o non aderire al s. e, infine, il diritto del s. di agire liberamente per la tutela dell’interesse collettivo nell’esercizio di autonomia privata collettiva. Ciò implica, tra l’altro, che l’attività del s. non può essere funzionalizzata al perseguimento di interessi diversi da quelli individuati dal s. medesimo e che, nell’esercizio dell’autonomia che l’ordinamento gli riconosce, il s. è libero di strutturare il proprio assetto organizzativo nel modo ritenuto più congeniale alla tutela dell’interesse collettivo; di regolamentare la disciplina dei rapporti interni tra gli affiliati; di negoziare con la controparte la disciplina dei rapporti di lavoro dei rappresentati. Le due principali prerogative del s. dei lavoratori sono l’attività di e la proclamazione del diritto di sciopero, la cui titolarità è riconosciuta ai singoli lavoratori ma solo per la tutela di un interesse collettivo che spetta proprio all’atto di proclamazione individuare. Nel tempo, non essendo stato introdotto nel nostro ordinamento un modello di relazioni industriali improntato alla cogestione, hanno assunto particolare rilevanza anche i diritti di informazione e consultazione sindacale che vincolano i datori di lavoro a informare i s. dell’andamento dell’impresa e delle innovazioni organizzative destinate a riflettersi in modo rilevante sui lavoratori. Nell’esercizio dell’autonomia che l’ordinamento gli riconosce il s. dei lavoratori si articola normalmente in strutture di tipo verticale, che rappresentano a livello nazionale o territoriale i lavoratori di una determinata categoria professionale (federazioni sindacali), e di tipo orizzontale, che rappresentano i lavoratori di diverse categorie professionali a livello nazionale e locale (confederazioni sindacali). Con la l. 300/70 è stato riconosciuto a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (art. 14). Solo alcuni soggetti sindacali particolarmente qualificati (rappresentanze sindacali aziendali, costituite dai lavoratori nell’ambito di sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nel luogo di lavoro), però, sono titolari di specifici diritti (cosiddetta legislazione di sostegno all’attività sindacale) per lo svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro quali, per esempio, il diritto di convocare le assemblee dei lavoratori, di indire referendum, di beneficiare di permessi retribuiti e non retribuiti per lo svolgimento di attività sindacale, di utilizzare una bacheca per le proprie comunicazioni e un locale all’interno dell’azienda. Con l’accordo interconfederale del 1993 alle parti sociali è stata data la facoltà di sostituire le rappresentanze sindacali aziendali con rappresentanze sindacali unitarie elette dai lavoratori. I dirigenti sindacali aziendali beneficiano di particolari tutele in caso di trasferimento e licenziamento onde evitare che il datore di lavoro possa arbitrariamente incidere sul rapporto di rappresentanza. Il s. è finanziato dai contributi che gli iscritti si impegnano a versare al momento dell'adesione e ciò può avvenire anche tramite cessione di parte del credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro che, in tal caso, è dunque tenuto ad accreditare il contributo direttamente al s. detraendolo dalla retribuzione mensile del dipendente. Inoltre il s. dei lavoratori si avvale della collaborazione dei lavoratori iscritti che per lo svolgimento delle cariche sindacali loro conferite possono beneficiare di permessi retribuiti dai rispettivi datori di lavoro secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.