SINDACO (XXXI, p. 836)
Il ristabilimento del regime democratico ha restituito ai comuni l'amministrazione ordinaria. Secondo l'art. 1 del decr. legisl. luog. 7 gennaio 1946, n. 1 (che insieme al t. u. della legge com. e prov. 4 febbraio 1918, n. 148 regola la materia) l'amministrazione comunale è costituita da un consiglio, una giunta e un sindaco. Il sindaco, che è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del governo, è eletto dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo la sua costituzione. L'elezione non è valida se non con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune e a maggioranza assoluta di voti.
Quale capo dell'amministrazione comunale il sindaco rappresenta il comune nei rapporti con gli altri soggetti: firma tutti i provvedimenti del comune, ne stipula i contratti e lo rappresenta in giudizio, presiede il Consiglio e la Giunta che sono da lui convocati, propone le materie da trattare nelle adunanze di questi due organi e ne esegue le deliberazioni. Sovraintende a tutti gli uffici comunali, vigila sulla disciplina dei dipendenti, provvede all'osservanza dei regolamenti, ecc.
Come ufficiale del governo il sindaco vigila su tutto quanto può interessare l'ordine pubblico e ne informa le superiori autorità, emette provvedimenti nell'interesse della sicurezza pubblica e della pubblica igiene; quale ufficiale dello stato civile cura la tenuta dei registri dello stato civile ed il rilascio dei relativi certificati; trascrive gli atti di celebrazione del matrimonio e può celebrare esso stesso il matrimonio e redigerne l'atto; cura la tenuta del registro di popolazione e i servizî di anagrafe e statistica e quelli relativi alla leva militare ed alla compilazione delle liste elettorali, ecc. Inoltre appartiene al sindaco di adottare i provvedimenti urgenti di sicurezza pubblica nelle materie di edilizia, polizia locale ed igiene e di fare eseguire gli ordini relativi, a spese degl'interessati.
In caso di assenza o di impedimento le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore da lui delegato oppure, in mancanza di delega, dall'assessore o dal consigliere più anziano. Il sindaco può fare speciali delegazioni agli assessori preponendoli ai singoli rami dell'amministrazione comunale.
La carica del sindaco dura quattro anni, ma può cessare prima della scadenza del termine o per lo scioglimento dell'intera amministrazione o per dimissioni volontarie oppure per il verificarsi delle condizioni di ineleggibilità stabilite dalla legge. Altre cause di cessazione della carica prima dello scadere del quadriennio possono essere la revoca dell'ufficio: per deliberazione motivata del Consiglio comunale; per provvedimento del prefetto; per decreto del capo dello stato per gravi motivi di ordine pubblico; per decadenza in caso di condanna per uno dei delitti che importano la ineleggibilità; per reato che importi la pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno. Il sindaco può essere temporaneamente sospeso dalle funzioni.
Al sindaco può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del comune, un'indennità di carica la cui misura è fissata dal Consiglio comunale con deliberazione approvata dalla Gìiunta provinciale amministrativa.
Bibl.: G. De Gennaro, La nuova legge elettorale amministrativa, in Nuova Rassegna, 1946; C. M. Iaccarino, Il numerus quorum e i limiti del controllo prefettizio nell'elezione dei sindaci, in Foro italiano, III, 1948; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, III, Milano 1946.