Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC)
Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) Sistema costituito dalla Banca Centrale Europea (➔ BCE) e dalle Banche Centrali Nazionali (BCN) degli Stati membri dell’Unione, che trova fondamento giuridico nel Trattato che istituisce la Comunità Europea e nello statuto del SEBC e della BCE. Il Trattato conferisce al SEBC funzioni di banca centrale dell’area dell’euro, mentre lo statuto delinea i ruoli assegnati rispettivamente alla BCE e alle BCN. Dal momento in cui il SEBC è stato istituito ‒ il 1° giugno 1998 ‒ fino agli anni 2010, tali funzioni sono state tuttavia esercitate dal sistema di banche centrali dell’area dell’euro (➔ eurosistema). Infatti, i Paesi dell’Unione Europea non appartenenti all’area dell’euro in virtù di deroga (come la Svezia e alcuni Stati diventati membri della UE nel 2004) o di trattamento speciale (come Danimarca e Gran Bretagna) mantengono la sovranità in ambito monetario. Le BCN di tali Paesi non partecipano quindi alla conduzione della politica monetaria per l’eurosistema. Solo con il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (➔ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea), entrato in vigore il 1° dicembre 2009, sono state attribuite ufficialmente all’eurosistema le funzioni di banca centrale per l’area dell’euro (art. 282).
Il SEBC condivide con l’eurosistema obiettivi e compiti fondamentali che vengono perseguiti in collaborazione dalla BCE e dalle BCN. Esso è governato dagli organi decisionali della BCE: il comitato esecutivo, costituito da presidente, vicepresidente e 4 altri membri; il consiglio direttivo, formato dal comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali dell’area dell’euro; inoltre, in presenza di Paesi della UE fuori dall’area, il consiglio generale, costituito da presidente e vicepresidente della BCE e dai governatori delle banche centrali degli Stati membri della UE.
Il Trattato e lo statuto sanciscono l’indipendenza della BCE e delle BCN da istituzioni, governi o altri organismi della UE. A essa contribuiscono l’indipendenza personale dei membri degli organi decisionali e l’autonomia finanziaria della BCE, che dispone di un bilancio proprio e il cui capitale è sottoscritto e versato solo dalle BCN. Le quote di partecipazione riflettono in pari misura il peso percentuale di ogni Paese membro nella popolazione totale e nel prodotto interno lordo della UE. Le BCN degli Stati della UE non appartenenti all’area dell’euro non sono tenute a versare il capitale da loro sottoscritto. Previa decisione del consiglio generale, devono però versarne una percentuale minima, a titolo di contributo ai costi operativi.
L’adesione al SEBC comporta, in linea di massima, che le BCN di Paesi non appartenenti all’area dell’euro perseguano una politica di stabilità dei prezzi e che la legislazione nazionale, compreso lo statuto della banca centrale, sia compatibile con il Trattato e lo statuto UE. Inoltre, essa richiede una cooperazione con l’eurosistema nella raccolta di informazioni statistiche, negli accordi di cambio e nel sistema di pagamento.