pensionistici, sistemi
pensionìstici, sistèmi locuz. sost. m. pl. – I sistemi p. nelle economie contemporanee possono essere classificati in relazione a diversi criteri riguardanti i meccanismi di finanziamento oppure le modalità di calcolo delle pensioni. Sotto il primo aspetto si distinguono i sistemi a ripartizione da quelli a capitalizzazione. Nei sistemi a ripartizione le pensioni erogate sono pagate con i contributi correntemente versati dai lavoratori e dai datori di lavoro attivi in quell’epoca e pertanto l’onere pensionistico viene ripartito sui lavoratori correnti, con l’accordo (implicito o esplicito) secondo cui le pensioni degli attuali attivi (che non devono effettuare alcun accantonamento nel corso del loro ciclo lavorativo) saranno pagate dai futuri lavoratori (nel linguaggio anglosassone si usa l’espressione pay as you go). Nel sistema a capitalizzazione, invece, i lavoratori attivi accumulano quote del proprio reddito che sono investite per ottenere un flusso di reddito, nel periodo del ritiro, che dipenderà dal rendimento degli investimenti effettuati. Al momento del pensionamento, ogni lavoratore ritira il proprio montante contributivo (cioè quanto versato fino alla quiescenza), maggiorato degli interessi maturati, usufruendone in un’unica soluzione o sotto forma di rendita vitalizia. Per ciò che riguarda le modalità di calcolo, si distinguono i sistemi a prestazione definita o contributiva (defined benefit) nei quali l’ammontare della pensione si basa sulla retribuzione goduta durante la vita lavorativa e viene stabilito sulla base di parametri quali, per es., l'ultima retribuzione o una media delle ultime retribuzioni, dai sistemi a contribuzione definita o contributivi (defined contribution) nei quali il beneficio pensionistico è calcolato in funzione dell'ammontare dei contributi effettivamente versati. Il metodo retributivo viene generalmente associato al sistema a ripartizione e quello contributivo al sistema a capitalizzazione, ma nulla vieta altre associazioni ibride: si può, per es., calcolare la pensione con metodo contributivo anche senza aver provveduto ad accantonare e a capitalizzare i relativi contributi; si tratterebbe, in tal caso, di contributi figurativi o di contributi effettivamente versati ma non accantonati, in quanto destinati ad altri scopi. In Italia, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, si sono succedute diverse riforme previdenziali. Il sistema precedentemente vigente, di tipo retributivo, è stato sostituito con la riforma Dini (l. 335/1995) con un sistema contributivo finanziato, nella parte obbligatoria, esclusivamente a ripartizione. Accanto a questo primo pilastro a ripartizione si è istituito un secondo pilastro a capitalizzazione per la pensione complementare (v. ) e un terzo pilastro costituito da polizze assicurative sulla vita a scopo previdenziale, l'adesione alle quali è volontaria. Infine, con la riforma attuata con il d.l. 201/2011 (decreto ‘salva Italia’) convertito dalla l. 214/2011, il sistema previdenziale a contribuzione prorata è stato esteso a tutti i lavoratori attivi al 31 dicembre 2011.