smuggling
smuggling <smḁ'ġliṅ> s. ingl., usato in it. al masch. – Termine che deriva dal v. ingl. to smuggle («esportare segretamente», «contrabbandare»). Si tratta del traffico clandestino di esseri umani fuori dal loro Paese di appartenenza, violando leggi o altri regolamenti vigenti. Le vittime di s. sono persone che, per povertà, fame, guerra, persecuzioni o altro, si affidano a questa via illegale per uscire dal proprio Paese. Secondo quanto indicato nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) il fenomeno dello smuggling of migrants («traffico di migranti») consiste nel procurare, al fine di ricavare un vantaggio economico o materiale, l'ingresso illegale di una o più persone in uno Stato nel quale questa o queste persone non siano cittadini o residenti permanenti. Distinto e più grave è il reato di tratta di essere umani finalizzata al loro sfruttamento successivo (trafficking of human beings) che viola i diritti fondamentali di individui, in prevalenza donne e bambini, vittime di forme violente di coercizione, rapimento e inganno (art. 3 del Protocollo aggiuntivo).