SOCCIDA (fr. bail à cheptel; ted. Viehpacht, Viehverstellung)
Il codice civile italiano (art. 1665) definisce quale locazione "a soccida" o "soccio" quel contratto con cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame perché lo custodisca, lo nutra e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra le parti convenute.
La soccida, non ignota al diritto romano, ebbe nel Medioevo larga diffusione e svolgimento di forme secondo i bisogni e gli usi locali. Soprattutto nella pratica dei secoli XIII e XIV l'istituto ebbe varietà e particolarità notevoli, indizio di prosperità economica finché il capitale non trovò impiego più proficuo. Gli statuti escogitarono provvidenze per evitare le frodi e le usure che un tal contratto di frequente nascondeva: anzi la Chiesa finì col prescrivere talune forme di soccida. Termine ordinario del contratto, da tre a sei anni.
Il codice francese regolò con disciplina troppo uniforme un istituto che aveva così tipica varietà nelle sue coûtumes; né il codice italiano del 1865, che seguì senz'altro la falsariga del codice Napoleone, si accorse che l'elaborazione della pratica notarile e legislativa delle regioni italiche aveva apportato all'istituto una disciplina più completa e adatta alle sue varietà regionali.
Il codice civile italiano, nella definizione della soccida non tien conto di tutte le diverse forme di soccida, prima fra tutte di quella detta a metà, in cui il bestiame vien conferito in comune. Oggetto del contratto è qualsiasi specie di bestiame (buoi, pecore, cavalli, polli, ecc.) purché suscettibile di accrescimento o di utilità all'agricoltura o al commercio. Le forme di soccida previste dal codice civile sono: a) la soccida semplice; essa ha un carattere misto di locazione e di società: il carattere della locazione spiega come - restando il locatore proprietario del bestiame - la perdita e il deprezzamento è a suo carico, sempre che avvenuto senza colpa del conduttore (art. 1671 segg.); il carattere della società giustifica a favore del conduttore la metà dell'accrescimento (sì dei parti avvenuti come del maggior valore del bestiame stimato al termine del contratto in confronto della stima fattane al principio); giustifica altresì come sia nulla la convenzione con cui il conduttore sopporti oltre la metà della perdita del bestiame avvenuta per caso fortuito o senza sua colpa, o con cui egli abbia nella perdita una parte più grande che nel guadagno; b) la soccida a metà o soccida parziaria: essa è una vera società in cui il bestiame viene a metà conferito da ciascuno dei contraenti, apporto che resta per ciò comune, così per il guadagno come per le perdite (art. 1684 segg.); c) la soccida con l'affittuario o soccida di ferro: è quella per cui si concede in affitto un fondo col patto che al termine della locazione il conduttore lasci sul fondo degli animali di valore eguale al prezzo di stima di quelli ricevuti (art. 1687); è, insomma, un contratto accessorio a quello di locazione di un fondo: il locatore, pur restando proprietario del bestiame, non partecipa ai guadagni né ai rischi anche fortuiti (art. 1691 seg.); d) la soccida col mezzaiuolo: è una soccida semplice con l'unica differenza che nell'una si permettono alcuni patti vietati nell'altra; e) la soccida impropriamente detta, nella quale il locatore dà una o più vacche, di cui conserva la proprietà, perché siano custodite e alimentate col diritto di far proprî i nati.
Opportuni miglioramenti apporta il progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti (art. 485 segg. e p. CXLVI della relazione) alla disciplina di tale contratto.
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto italiano, Torino 1893, IV, § 162; E. Besta, Il contratto di soccida nel suo svolgimento storico, Palermo 1908; M. Breglia, Negozio giuridico parziario, Napoli 1915, p. 48 segg.; F. Carnelutti, L'accrescimento del bestiame nella soccida, in Studi di dir. civile, Roma 1915, p. 461 segg.; F. Schupfer, Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del Risorgimento, Torino 1921, II, p. 143 segg.; V. Francia, Il contratto di soccida nel bolognese nei secoli XIII e XIV, in Archivio giuridico, 1922, p. 68 segg.; M. Planiol-G. Ripert-B. Perreau, Traité de droit civil franç., Parigi 1932, X, p. 928 segg.; E. Huck, Die Viehverstellung, in Zeitschr. f. deutsches Recht, V, p. 226 segg.