SOCCIDA (XXXI, p. 986)
L'istituto ha subìto nel codice civile del 1942 profonde modificazioni di fisionomia e di struttura. Il codice abrogato lo aveva collocato sotto il tipo dei contratti di locazione. La nuova sistemazione che esso ha trovato nel codice attuale, e cioè nel libro del "Lavoro", sotto l'"impresa" in genere e sotto quella agricola in particolare, accanto ai contratti di mezzadria e colonia parziaria, dimostra come, tralasciando uno schema che non aderiva ad una pratica realtà, il nuovo legislatore abbia voluto dare alla soccida, conformemente a quanto ha fatto per la mezzadria, la fisionomia e la struttura giuridica ad essa più appropriata, e cioè quella di contratto associativo, che emerge evidente dalla stessa definizione data dal codice, come di contratto nel quale il soccidante, e cioè il concedente, e il soccidario, e cioè l'allevatore, si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili.
Delle cinque forme di soccida già regolate dal codice del 1865 il codice nuovo ha conservato soltanto le due forme tradizionali, quella semplice e quella parziaria: ad esse ha aggiunto un nuovo tipo di soccida, quella con conferimento di pascolo. Nella soccida semplice il soccidante dà tutto il bestiame e il soccidario presta l'attività per l'allevamento; in quella parziaria il bestiame è conferito da ambedue le parti, anche non in eguale misura, e in più resta al soccidario la prestazione dell'attività necessaria per l'allevamento. La soccida con conferimento di pascolo si distingue dalle precedenti perché il soccidante conferisce il terreno per il pascolo e il soccidario il bestiame e il lavoro.
Quanto alla ripartizione degli accrescimenti dei prodotti, degli utili e delle spese la legge non dà norme precise per alcuna delle tre forme di soccida, rinviandone la determinazione alla convenzione e agli usi.
Mentre nella soccida semplice e in quella parziaria la direzione della impresa spetta al soccidante, in quella con riferimento di pascolo essa spetta al soccidario (v. anche lavoro; impresa in questa App.).