capogruppo, societa
capogruppo, società Società (o altro ente) che esercita attività di direzione e coordinamento su una o più società, le quali conservano però la propria autonomia. I termini ‘capogruppo’ o ‘gruppo’ trovano spazio solo in alcuni contesti specifici (per es., quello bancario, art. 60 e seg. d. legisl. 385/1993, e quello finanziario, art. 11 e seg. d. legisl. 58/1998) e non anche nella disciplina generale del codice civile, dove il legislatore ha preferito utilizzare la dizione di «società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento».
La definizione di una società come c. presuppone il riscontro di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio effettivo da parte di questa di un’influenza determinante sulle decisioni gestorie di altre società (cosiddette società figlie), in modo che l’autonomia di queste ultime risulti più apparente che reale. Oltre che effettiva, per essere rilevante, l’ingerenza deve essere anche continuativa, ossia reiterata nel tempo.
Sotto il profilo causale, la posizione di debolezza in cui versano le società figlie nei confronti della c. può essere ascrivibile a un rapporto giuridico di controllo, per cui una o più società sono interamente possedute da un’altra, ovvero anche a un semplice rapporto di fatto, come può accadere, per es., quando una società produce componenti utilizzati in via esclusiva da un’altra società, la quale ultima, perciò, può esercitare una posizione di potere sulla prima. Maggiormente discussa, invece, è la validità del cosiddetto contratto di dominazione, ossia la possibilità che la posizione di inferiorità delle società figlie (e, all’inverso, di predominio della c.) si fondi su un contratto con cui le ‘dominate’ si obbligano a far proprie le decisioni della ‘dominante’.
Quale che ne sia la fonte, l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento comporta l’applicazione di un regime normativo speciale. Poiché, infatti, l’esercizio di una simile influenza finisce per generare un’anomalia nella gestione delle società sottomesse, il legislatore ha ritenuto opportuno apprestare una tutela particolare per i soci delle società figlie e per i terzi in genere. In questa prospettiva di protezione si collocano le disposizioni del codice civile che stabiliscono l’obbligo per la c. di risarcire i danni causati ai soci e ai creditori delle società figlie nell’esercizio scorretto dell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.); che impongono oneri informativi e pubblicitari aggiuntivi rispetto agli ordinari (artt. 2497 ter e 2497 bis c.c.); che introducono cause aggiuntive di recesso per il socio della controllata (art. 2497 quater c.c.); o ancora che prevedono che, in sede di liquidazione, il rimborso della c., per i finanziamenti da questa eventualmente erogati in favore delle società figlie, sia posticipato rispetto al pagamento degli altri debiti contratti da ciascuna società figlia (art. 2497 quinquies c.c.).