revisione, societa di
revisione, società di Società che ha il compito di controllare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché quello di verificare che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. Per svolgere tali attività una società di r. deve essere iscritta in un apposito registro tenuto dalla CONSOB.
Le società di r. possono essere sia di persone sia di capitali, ma la distinzione è importante ai fini della responsabilità. Chi sottoscrive le relazioni è infatti responsabile in solido in caso di danni. Il personale delle società di r. deve essere almeno in parte iscritto al registro dei revisori contabili, iscrizione che può avvenire o tramite apposito esame o direttamente per i dottori commercialisti, ragionieri e periti contabili iscritti all’albo e per i laureati e diplomati che abbiano esercitato per almeno 3 anni la revisione.
La struttura delle società varia secondo la dimensione. Gli uffici comprendono uno o più responsabili (partner) che firmano le lettere di certificazione, i dirigenti (manager), i revisori senior e gli assistenti revisori (junior). La società riceve l’incarico dall’assemblea dei soci – previo parere del collegio sindacale – che ne determina anche la remunerazione. L’incarico dura 3 esercizi e non può essere rinnovato più di due volte alla stessa società.
Al termine di ogni esercizio, la società di r. esprime un giudizio sul bilancio che viene formalizzato in un’apposita relazione. Tale documento viene allegato al bilancio e depositato presso la sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea che approva il bilancio e finché il medesimo non è approvato. Tale relazione presenta le eventuali problematiche riscontrate nell’attività di r. legale dei conti. In assenza di aspetti problematici, la relazione si presenta come una lettera indirizzata al consiglio di amministrazione e ai soci della società nella quale il responsabile della r. descrive in linea generale le attività svolte e le risultanze alle quali si è giunti. La relazione è articolata in 3 paragrafi. Il primo individua il ‘perimetro’ dell’attività di r. (nome della società e periodo temporale di riferimento), suddivide le responsabilità tra chi predispone il bilancio (gli amministratori della società) e chi fornisce un giudizio professionale sulle modalità di redazione del bilancio (la società di revisione). Il secondo paragrafo identifica quali principi di r. sono stati adottati dalla società, spiega brevemente le procedure adottate e mette in relazione l’attività svolta con il giudizio di r. formulato. Tale giudizio è contenuto nel terzo paragrafo della lettera di r. in merito alla conformità del bilancio ai principi contabili di riferimento, alla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico della società.
Nel caso in cui la redazione del bilancio presenti aspetti problematici di differente natura la lettera di r. può contenere dei richiami di informativa con riferimento ad aspetti come l’adeguatezza dei principi contabili adottati, le carenze nel sistema amministrativo contabile, la presenza di errori materiali nel bilancio e così via.