socio
In termini generali, colui che apporta beni (➔ bene) o servizi (➔ servizio) per lo svolgimento in forma societaria di un’iniziativa economica. A fronte di tale investimento, viene assegnata al s. una determinata partecipazione (quota o azioni). Normalmente la partecipazione di ognuno è determinata in misura proporzionale all’entità del conferimento effettuato, tuttavia è rimessa all’unanimità dei s. la facoltà di optare per una diversa ripartizione del capitale sociale.
In quanto titolare di una determinata quota o di un certo numero di azioni, il s. è investito di una serie di diritti e doveri – variabili in dipendenza del tipo di società e della natura della partecipazione – nei quali si compendia quello che, con formula riassuntiva, viene comunemente detto lo status socii. Sul lato attivo, spetta anzitutto al s. il diritto di concorrere alla formazione delle decisioni sociali. Oltre al voto, il socio è normalmente titolare anche di altri diritti, sia amministrativi (come il diritto di ispezionare i libri sociali, il diritto di recesso, quello all’informazione, ecc.), sia patrimoniali (fra cui spicca quello alla corresponsione di una quota degli utili conseguiti dalla società). Sul lato passivo, incombe sul s. l’obbligo di eseguire il conferimento promesso e, quando si tratti di un s. di società in nome collettivo (s.n.c.) o di società semplice (s.s.) o di un accomandatario, quello di rispondere illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali. Di regola i diritti e gli obblighi competono ai s. in misura proporzionale all’entità della partecipazione detenuta, ma l’autonomia privata può variamente incidere sulla posizione dei s., disponendo una diversa ripartizione dei diritti (per es. accrescendo la quota di utili riservata a un s.), ovvero riconoscendo ad alcuno un diritto peculiare che nessun altro possiede (per es., nelle società a responsabilità limitata, il diritto a nominare un amministratore: art. 2468, 3° co., c.c.). D’altra parte, se un tempo questi diritti, e in particolare quello di voto, potevano appartenere soltanto ai s., la legge ha poi stabilito che sia lo stesso statuto delle società di capitali a prevedere se alcuni di questi diritti, come il diritto al voto, o altri diritti amministrativi o patrimoniali, siano attribuiti anche a soggetti legati alla società da un rapporto di mero finanziamento (art. 2346, 6° co., c.c.; art. 2349, 2° co., c.c.), ossia a soggetti in tutto e per tutto estranei al rapporto sociale.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi s. (occulto), e come tale titolare di tutto il complesso di prerogative di cui si compone lo status socii, colui che, pur non possedendo alcuna quota, risulti nei fatti comportarsi come farebbe (e come potrebbe fare solo un) socio. Il superamento del dato formale in favore di quello sostanziale riveste evidentemente una rilevanza primaria nelle società di persone, ove il riconoscimento della qualità di s. costituisce la premessa all’estensione, a carico del s. occulto, della responsabilità per i debiti sociali e, se del caso, del fallimento.