Sospensione delle sentenze del Consiglio di Stato
Come è noto, l’art. 111 c.p.a., ottemperando alla previsione di un puntuale criterio direttivo della delega fissato dalla l. 18.6.2009, n. 691, ha stabilito che il Consiglio di Stato, in caso di ricorso per cassazione avverso una sua decisione per motivi inerenti la giurisdizione, «in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari». La previsione normativa in questione ha posto fine a un contrasto in sede giurisprudenziale che, nel corso degli anni, aveva visto contrapposti:
– da un lato, coloro i quali ritenevano che siffatte istanze di sospensione dovessero essere proposte innanzi allo stesso Giudice amministrativo di appello, in sostanziale applicazione della previsione di cui all’art. 373 c.p.c. (in tal senso Cons. St., sez. V, 19.5.2007, n. 2463);
– dall’altro, coloro i quali ritenevano inapplicabile alle sentenze del Consiglio di Stato la previsione di cui al comma 1 dell’art. 373 c.p.c. I primi commentatori della disposizione in esame2 non avevano mancato di osservare che lo scarno disposto di cui all’art. 111 cit. lasciasse all’interprete il compito di individuare nell’ambito del codice le disposizioni processuali idonee a governare le modalità di proposizione dell’istanza di sospensione e lo svolgimento del conseguente procedimento. I medesimi commentatori avevano ritenuto che prevalenti ragioni sistematiche inducessero a ritenere applicabili nel caso di specie le previsioni di cui all’art. 98 del codice in tema di appello cautelare avverso sentenza (il cui co. 2, peraltro, espressamente richiama le previsioni di cui agli art. 55, co. da 2 a 10, 56 e 57 in tema di misure cautelari collegiali e monocratiche). Era, tuttavia evidente per gli osservatori che la previsione codicistica presentasse un carattere eccessivamente sintetico e che difficilmente l’opera degli interpreti avrebbe potuto colmare in modo adeguato i rilevanti quanto evidenti vuoti disciplinari caratterizzanti la disposizione in esame. Questa esigenza è stata tenuta in considerazione dal Governo il quale, in data 11.11.2011, ha adottato in via definitiva un decreto legislativo correttivo ed integrativo del d.lgs. 2.7.2010, n. 104 il quale ha recato (fra l’altro) un’integrale riscrittura dell’articolo in esame. All’indomani della recente novella legislativa, la disposizione in questione così recita: «il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli art. 55, co. 2, 5, 6 e 7 e 56, co. 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5». Dal richiamo delle disposizioni espressamente rese applicabili, può desumersi:
– che l’istanza debba proporsi con ricorso previamente notificato alle controparti del giudizio;
– che è possibile la previa adozione di misure cautelari monocratiche per i casi di estrema gravità ed urgenza;
– che l’eventuale ordinanza di accoglimento debba motivare unicamente in ordine alla sussistenza del presupposto della eccezionale gravità ed urgenza (il che, verosimilmente, determinerà problemi di coordinamento con il presupposto per l’adozione di misure cautelari monocratiche, rappresentato dall’esistenza di una situazione di estrema gravità ed urgenza).
1 In particolare, l’art. 44, co. 1, lett. f) della l. n. 69/2009, cit. aveva autorizzato il governo (inter alia) «[a riordinare] il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato».
2 Cantella, Commento all’articolo 111, in Garofoli-Ferrari (a cura di), Codice del processo amministrativo, III, Roma, 2011, 1488, s.