sottocosto
Modalità di vendita straordinaria in cui vengono offerti al pubblico prodotti a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni documentabili.
Le vendite straordinarie hanno disposizioni comuni (d. legisl. 114/1998 art. 15) che riguardano, per es., l’indicazione del prezzo, la pubblicità della vendita e la chiarezza e correttezza delle informazioni date al consumatore. Vi sono poi provvedimenti differenziati in base al motivo che determina l’offerta del prodotto a condizioni straordinarie. La vendita s. è disciplinata dal d.p.r 218/2001, che definisce in particolare: gli esercizi commerciali legittimati a effettuare tali offerte (ne sono esclusi gli esercizi commerciali che, da soli o congiuntamente a quelli del gruppo di cui fanno parte e in riferimento al settore merceologico di competenza, detengono più del 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della Provincia in cui ha sede l’esercizio commerciale); gli adempimenti amministrativi (obblighi di comunicazione, durata massima della vendita, limite annuo al numero di vendite s. e numero di prodotti in vendita) e relative deroghe; gli obblighi e le regole per la comunicazione ai consumatori all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale; l’organo deputato al monitoraggio (l’Osservatorio nazionale); le sanzioni.