sovraindebitamento
sovraindebitaménto s. m. – Definito dall’art. 6, comma 2 della l. 27 gennaio 2012, n. 3 come la «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni» il s. costituisce il presupposto per il ricorso a un nuovo rimedio, modellato sullo schema degli accordi di ristrutturazione dei debiti (v. ), di cui agli artt. 182 bis e segg. della Legge fallimentare, accordato agli imprenditori non assoggettabili a fallimento, ai professionisti e ai consumatori. Il debitore in stato d'indebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio di appositi organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. Il piano deve prevedere l’integrale pagamento dei creditori privilegiati, le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori – eventualmente suddivisi per classi –, le garanzie rilasciate per l’adempimento e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la custodia e la liquidazione, nonché per la distribuzione del ricavato ai creditori. La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale di residenza del debitore, corredata dell’elenco dei creditori, delle somme dovute, dei beni disponibili, degli atti di disposizioni compiuti nel quinquennio precedente e di un’attestazione sulla fattibilità del piano. Il tribunale, fissata un’apposita udienza, ne dà opportuno avviso ai creditori. All’udienza il giudice dispone che per non oltre 120 giorni non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Qualora la proposta raccolga il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti, l’accordo viene omologato, e il divieto di azioni esecutive individuali, di sequestri cautelativi e di nuovi diritti di prelazione permane per un periodo non superiore a un anno. In caso di inadempimento l’accordo può essere risolto a iniziativa dei creditori insoddisfatti. La l. 27 gennaio 2012, n. 3 che ha introdotto il nuovo istituto è stata successivamente modificata e integrata dal d. lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, poi convertito con la l. 17 dicembre 2012, n. 221.