speculazione
Attività non disdicevole di acquisto (o vendita) di un bene, per es. grano o petrolio, o di un’attività finanziaria, per es. un’azione, con l’intenzione di realizzare in tempi brevi l’operazione opposta, al fine di ottenere un guadagno derivante dalla variazione favorevole del prezzo e non dall’utilizzo del bene o dell’asset fianziario a fini produttivi (produzione di pasta o benzina). La fonte del guadagno non sarebbe quindi la competenza tecnica consistente nella capacità di creare valore economico, ma l’assunzione di un rischio, basata su valutazioni soggettive.
A volte lo speculatore è l’interlocutore di un operatore della catena produttiva al quale offre protezione dal rischio di movimenti sfavorevoli dei prezzi. Per es., un imprenditore agricolo, temendo una diminuzione dei prezzi del grano al prossimo raccolto, potrebbe essere interessato ad assumere la posizione corta (di venditore a un prezzo prefissato) in un contratto a termine sul grano e solo la presenza di una controparte disposta ad assumere una corrispondente posizione lunga (di compratore) può offrirgli questa copertura. Se tale controparte fosse un produttore di pasta, ci troveremmo di fronte a un soggetto che adempie a una doppia funzione: industriale trasformatore del grano in pasta e assicuratore del rischio dell’imprenditore agricolo. Pare ragionevole che la specializzazione comporti una separazione fra le due attività e che il ruolo di assicuratore sia distinto, con vantaggio per la collettività, da quello di imprenditore industriale. Supposto che l’assicuratore-speculatore abbia previsto correttamente l’evoluzione al rialzo del prezzo del grano, quando esso gli viene consegnato dovrà essere attrezzato per conservarlo in attesa del momento propizio per rivenderlo. Per evitare questo incomodo e i connessi costi di conservazione e trasporto, cercherà di trovare in anticipo una controparte (un industriale della trasformazione o un altro speculatore) desiderosa di acquistare a termine il grano a un prezzo superiore, magari di poco, a quello da lui concordato con l’agricoltore e darà istruzioni di consegnargli direttamente il grano. L’istituzionalizzazione e la standardizzazione di questa procedura dà vita a una borsa futures (➔) e la misura della prevalenza della s. rispetto all’attività di copertura è data dal rapporto fra il volume dei contratti che si concludono con la consegna e quello totale, che include anche tutte le operazioni che si compensano con una posizione di segno contrario. Nell’esempio, se la controparte è un industriale pastaio, si hanno due contratti e una consegna; se nella catena interviene prima della scadenza solo un altro speculatore, vi sono 3 contratti e una consegna. Nelle borse futures sviluppatesi nell’ultima parte del 20° sec., il rapporto fra numero di contratti stipulati e consegne è altissimo: si può effettivamente dire che la s. prevale largamente sull’attività guidata da finalità economiche.
Nel caso di operazioni di s. aventi per oggetto attività finanziarie (per es. titoli azionari), si può considerare assimilabile al fine produttivo l’investimento con orizzonte di lungo periodo, e la s. si associa alla brevità dell’intervallo che intercorre fra apertura e chiusura di una posizione. La propensione alla s. tende a propagarsi per contagio; l’eccesso di s. che ne consegue aumenta la volatilità dei titoli azionari e crea euforia e panico, generando e distruggendo bolle finanziarie.
Tramite i contratti derivati, lo speculatore amplifica i valori realizzando la cosiddetta ‘leva finanziaria’ (leverage; ➔ leva): con un esborso iniziale nullo, come nel caso dei contratti a termine, o relativamente contenuto, come nel caso di futures o opzioni, si può assumere un’ampia posizione speculativa. Questo tipo di s. ha prodotto a cavallo fra il 20° e il 21° sec. disastri finanziari compromettendo società ritenute solidissime come la Procter and Gamble (➔), vittima di un utilizzo errato di interest-rate swaps, la Metallgesellschaft per futures sul petrolio, la Orange County per derivati su tasso di interesse, la Barings Bank per s. su indici azionari.
Fondi comuni chiusi che non sono soggetti alle limitazioni di condotta prudenziale imposte ai fondi comuni di investimento aperti al pubblico risparmio. Essi possono quindi assumere anche posizioni speculative, in particolare operare allo scoperto (posizioni corte) in cambi o su indici azionari (➔ hedge fund).
Il termine s. viene usato non correttamente come sinonimo di accaparramento, aggiotaggio, dolo, frode; in questi casi non ci si limita a prevedere la direzione delle variazioni di prezzo, ma si mettono in atto azioni finalizzate a provocarle artificiosamente, per poi sfruttarle a colpo sicuro. Tali comportamenti sono sanzionati dalla legge.
Per estensione, è definito impropriamente speculatore, in senso spregiativo, colui che approfitta spregiudicatamente di situazioni di difficoltà o disagio di altri soggetti per trarne indebiti vantaggi personali.